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Il medico e la compilazione dello spesometro

  • di Luigi Mondardini

    Il medico è obbligato all’emissione della fattura anche se comunemente vengano chiamate ricevute fiscali; sono in ogni caso vere e proprie fatture.

     La normativa   prevede  per tutte le operazioni rilevanti ai fini dell'Iva, per le quali vige l'obbligo di emissione della fattura, la segnalazione all'Amministrazione Finanziaria tramite l'invio dello "spesometro", nonostante si tratti di fatture di modico valore.

    In generale, nel nuovo modello di “spesometro” vanno incluse le operazioni relative alle:

    - cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura;

    - cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.
    In particolare il professionista dovrà effettuare una sola comunicazione per ciascun cliente-fornitore, indicando il valore totale delle operazioni effettuate nei confronti di ciascuno di essi, senza fare alcun riferimento alla soglia dei 3.000 euro.

    I compensi ASL del medico vanno inclusi nel modelloIl medico  emette fattura esente Iva ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 633/72 per le prestazioni in libera professione, mentre per i compensi ASL riceve le  certificazioni mensili dei compensi dall'Asl: lo spesometro va presentato per  entrambi i tipi di le operazioni.

    I fogli di liquidazione delle competenze mensili rilasciati dalle Asl ai medici di base sono equiparati alle fatture e quindi vanno  numerati  in ordine progressivo, seguendo la stessa numerazione delle fatture emesse e  registrati  insieme alle fatture emesse, globalmente, mese per mese, entro il giorno 15 del mese successivo.

    Pertanto il medico  è tenuto alla comunicazione entro la scadenza del 12 o 21 novembre 2013  di tutti i corrispettivi fatturati compresi quelli ricevute dalla Asl, senza far riferimento alla soglia.

    Una modalità alternativa di comunicazione è quella del documento riepilogativo. Infatti le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 300 euro, possono essere registrate, con riferimento a tale mese, con un unico documento riepilogativo, nel quale devono essere indicati  i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni; l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata (art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 695/96).

    Tale documento riepilogativo andrà indicato nello spesometro in sostituzione delle singole fatture.

    L'articolo 6, del D.P.R. 695 del 1996, recante il “Regolamento per la semplificazione delle scritture contabili”, prevede, infatti, la possibilità di registrare le fatture al di sotto di una certa soglia (300 Euro) mediante  attraverso l'utilizzo di un documento riepilogativo.

    In ogni caso, nell'ipotesi di registrazione riepilogativa delle fatture di acquisto, queste ultime devono comunque essere numerate progressivamente dal destinatario.
    Ove sia stato annotato un documento riepilogativo delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore ad euro 300, nella comunicazione non vengono indicati né codice fiscale né la partita Iva, ma solo il numero del documento riepilogativo, l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare complessivo dell'Iva. 
     

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