Sono obbligati alla comunicazione delle operazioni rilevanti tutti i soggetti passivi Iva; con la Circolare n. 24/E/2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono le categorie interessate.
Sono compresi tra gli altri :
-i soggetti in regime di contabilità semplificata ;
-gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole ;
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale, ovvero identificati direttamente;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti(articolo 36-bis del D.p.r. 633/72);
- i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (ai sensi dell’articolo 13 della Legge 23.12.2000 n. 388).
- i soggetti che adottano il regime agevolato cd "degli ex minimi" (art.27 DL 98/2011 e provv. Agenzia Entrate del 22.22.2011)
Con il provvedimento dell'Agenzia del 2 agosto 2013 sono stati inclusi anche gli acquisti di beni e servizi legati al turismo, di importo pari o superiore a 1.000 Euro, effettuati in contanti da persone fisiche non residenti e di cittadinanza diversa da quelle italiana e da quella di altri Paesi dell'Unione Europea o dello Spazio economico Europeo (art. 3 comma 2-bis del D.l. 16/2012).
Si ricorda, infatti, che in deroga al divieto di utilizzo del contante per importi pari o superiori ai 1.000 euro, gli esercenti possono accettare pagamenti oltre la soglia (comunque non superiori a 15.000 Euro) purché venga rispettato un determinato iter, tra cui rientra l'invio di una comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate, il cui modello è stato approvato con provvedimento del 23.03.2012.
A seguito del provvedimento del 25.06.2013 la comunicazione dei dati relativi al 2012 potrà essere trasmessa entro il maggiore il termine del 12 novembre 2013.
i SOGGETTI ESCLUSI dall'obbligo di comunicazione del così detto speso metro sono i seguenti:
- contribuenti minimi di cui all’art. 1 co. 96 - 117 della L. 24.12.2007 n. 244 , in quanto esonerati – in via generalizzata – dagli obblighi IVA, fatta salva la certificazione fiscale dei corrispettivi per i redditi fino al 2011;
- nuovi minimi ovvero i contribuenti che rientrano nel nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011.
- Amministrazioni Pubbliche, ossia lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, in relazione alle operazioni effettuate/ricevute nell'ambito di attività istituzionali, diverse da quelle indicate all'art. 4 del D.p.R. 633/72.