I soggetti passivi IVA debbano procedere alla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti Iva( clienti e fornitori).
Tale adempimento non prevede alcun limite d'importo, se le operazioni sono documentate da fattura, che sia o meno obbligatoria; per le altre operazioni non certificate da fatture ,vanno indicate se di importo non inferiore ad euro 3.600 comprensivo di Iva.
Sono esentate dall’obbligo di comunicazione le operazioni IVA relative a cessioni di immobili , mentre devono essere incluse quelle relative a cessioni di autoveicoli.
In particolare, relativamente agli immobili, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
le locazioni di immobili non devono essere comunicate all'anagrafe tributaria, dato che "dal 2010 anche le locazioni di immobili sono comunicate all'anagrafe tributaria".
Vanno invece comunicate le locazioni finanziarie immobiliari delle società di leasing.
Di conseguenza non vanno indicate le ricevute di pagamento di un affitto regolarmente registrato, mentre devono essere comunicate le fatture emesse in relazione a locazioni finanziarie immobiliari delle società di leasing.
Sono esenti dall’obbligo di comunicazione le operazioni riguardanti le cessioni di immobili, mentre devono essere comunicate le cessioni di autoveicoli.
Pertanto gli acquisti e le vendite di immobili non vanno inclusi nello spesometro, ma solo se si tratta di fatture emesse nello stesso anno del rogito notarile, atto che forma oggetto di separata comunicazione all'Anagrafe tributaria.
Al contrario,ove venisse emessa una fattura di acconto in un anno precedente a quello del rogito, questa va inclusa nello spesometro.
Le cessioni di autoveicoli vanno incluse nello spesometro ; per le operazioni effettuate da coloro che applicano il regime del margine globale va comunicato l'intero corrispettivo, senza considerare la parte imponibile, non imponibile o non soggetta, percepito per ogni operazione, in quanto trattasi di operazione nel complesso rilevante ai fini IVA.