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Spesometro e operazioni con San Marino

  • di Luigi Mondardini

    La disciplina IVA relativa gli scambi commerciali con la Repubblica di San Marino è regolata da un apposito DM il quale prevede per gli acquisti 2 procedure alternative a seconda che il cedente sammarinese addebiti o meno l’Iva in fattura

    Considerato che la norma impone all’acquirente di effettuare una specifica comunicazione alle Entrate, si osserva che detto adempimento va ora effettuato, per gli acquisti annotati dallo scorso 01/10, mediante il nuovo modello di comunicazione “polivalente”. Tuttavia, sarà comunque possibile utilizzare il “vecchio” modello per comunicare le operazioni effettuate fino al 31/12/2013.

    La nuova comunicazione “polivalente”

    Con l’emanazione del recente provvedimento 94908/2013, l’Agenzia, nel definire le modalità ed i termini di presentazione del nuovo spesometro, ha stabilito che detta comunicazione “assorbe” anche quella relativa le operazioni di acquisto da operatori sammarinesi (art.16,DM 24/12/93); pertanto, per gli acquisti annotati dallo scorso 01/10/2013 l’adempimento si trasforma da cartaceo a telematico.

    Tuttavia, è possibile utilizzare il “vecchio” modello di comunicazione per gli acquisti effettuati fino al 31/12/2013; si tratta, in tal caso, di una comunicazione cartacea (in forma libera) effettuata riportando: gli estremi della fattura estera “integrata”; i dati relativi l’annotazione nei registri Iva della stessa fattura.

    In ogni caso, si rammenta che la comunicazione va presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui le operazioni sono state annotate nei registri IVA di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72.

    Modalità di compilazione

    Per comunicare, in via telematica, gli acquisto da operatori con sede nella Repubblica di San Marino, è necessario barrare la casella “Acquisti di servizi da non residenti – Acquisti da operatori di San Marino“ contenuta nel Frontespizio del nuovo modello “polivalente” specificando l’anno ed il mese di riferimento delle operazioni oggetto di comunicazione; compilare “esclusivamente” il quadro SE; pertanto, secondo le istruzioni al modello, dette operazioni vanno indicate nel solo quadro SE del modello e non anche nella sezione BL, in cui si accolgono le operazioni “black list”.

     

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