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Finanziamenti della ditta individuale. Dubbi sulla loro comunicazione.

  • di Luigi Mondardini

    Nel prossimo mese di dicembre, salvo proroghe, i contribuenti dovranno confrontarsi con l’invio della comunicazione dei beni dati in uso gratuito ai soci e familiari, nonché dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate a favore delle società.

    In particolare il  Provvedimento 2.8.2013, n. 94904, prevede che  anche l’imprenditore individuale  sarebbe tenuto a  comunicare l’ammontare dei finanziamenti effettuati da terzi a beneficio dell’impresa.

    Al riguardo, l’articolo 2, comma 36-septiesdecies, del D.L. n. 138/2011, prevede testualmente che “…l’Agenzia delle entrate …ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società”.

    Va subito evidenziato che la norma sembra riferirsi unicamente ai finanziamenti e/o capitalizzazioni effettuati a favore di enti collettivi, trascurando del tutto l’ipotesi dell’impresa individuale: peraltro, anche l’utilizzo del termine “capitalizzazione” avvalora l’idea che il legislatore intenda riferirsi solo al caso dei versamenti a favore di società.

    Tuttavia, il Provvedimento di approvazione del tracciato sancisce che  obbligati all’adempimento sono i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva; l’obbligo concerne la  comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, nell’anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore ad € 3.600.

    Diversamente da quanto stabilito dalla norma primaria, dunque, l’Agenzia ricomprende nel novero dei soggetti obbligati alla comunicazione anche gli imprenditori individuali e, di conseguenza, ritiene rilevanti ai fini della segnalazione i finanziamenti effettuati a favore della ditta individuale ad opera di un familiare del titolare.

    Tale ultima limitazione deriva dal fatto che il Provvedimento specifico esclude l’obbligo di comunicazione anche per i beni concessi in uso gratuito, prescrivendolo diversamente nel caso di assegnazione gratuita o inferiore al valore normale ad un familiare del titolare.

    Effettivamente  le richieste dell’Agenzia appaiono eccedenti la prescrizione normativa e rischiano, in gran parte dei casi, di rivelarsi poco utili rispetto alla finalità di monitoraggio.

    Infatti, pensando alla situazione tipica di due coniugi, mal si concilia l’idea di riuscire a separare le rispettive posizioni (quella dell’imprenditore e quella del familiare) quando, come spesso accade, i flussi monetari provengono da posizioni bancarie cointestate: sarebbe non poco problematico stabilire se un “presunto finanziamento” proveniente dal conto della famiglia sia ascrivibile all’imprenditore o al coniuge di quest’ultimo.

    In secondo luogo, ma qui il problema si estende anche alle società, non va trascurato che spesso si tratta di soggetti che utilizzano il regime della contabilità semplificata, che di certo non agevola la ricostruzione delle movimentazioni da indicare nella comunicazione.

    Infine, se è vero che la segnalazione in parola ha finalità di supporto all’accertamento sintetico e da redditometro , non si può  dimenticare il fatto che la posizione del contribuente va valutata in maniera complessiva, tenendo conto anche della situazione del nucleo familiare.

    In conclusione, si  ritiene che la comunicazione dei finanziamenti effettuati dal familiare dell’imprenditore a favore di una ditta individuale, non dovrebbe essere ricompresa nella comunicazione telematica da trasmettere il prossimo 12 dicembre, supportati dal fatto che la norma limita l’adempimento ai soggetti con natura societaria.

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