> > >

Comunicazione finanziamenti soci: invio al 12 dicembre.Chi e’ interessato all’adempimento.

  • di Luigi Mondardini

    Anche imprese individuali e società di persone in semplificata sono tenuti all’invio della comunicazione relativa ai finanziamenti ricevuti dai familiari

    La comunicazione dei finanziamenti effettuati dai soci alla società è disciplinata da un provvedimento distinto rispetto a quello dei beni utilizzati dai ai soci (Provv. 94904 del 2 agosto 2013), poiché  l’amministrazione finanziaria  vuole tenere distinti i  due obblighi. 

    Nella prima comunicazione, in scadenza il prossimo 12 dicembre 2013, andranno comunicati gli apporti e i finanziamenti ricevuti dalle società nel 2012, mentre quelli ricevuti in anni precedenti non vanno comunicati. Si tratta in particolare di indicare   esclusivamente le somme versate da soci persone fisiche alla società e non viceversa e solo se superiori ai 3.600 euro.

    Anche le imprese individuali e le società di persone, in contabilità semplificata, devono comunicare entro il 12 dicembre 2013 tutti i "finanziamenti" o le "capitalizzazioni" concessi dai familiari dell'imprenditore (non dal titolare stesso) alla ditta individuale o dai soci alla società per importi superiori ai 3.600 euro. 
    In questo caso i dati dovranno essere ricostruiti extra-contabilmente dalle copie degli estratti conto o dalle quietanze delle fatture aziendali pagate con denaro personale. 
    Tali società rischiano maggiormente di essere interessate dalla presunzione di fruttuosità degli interessi sui finanziamenti ricevuti, in quanto non gestiscono un conto "finanziamento soci infruttiferi", dove poter registrare i versamenti ricevuti.

    Mentre nel modello dei beni in uso ai soci l'onere è indifferentemente eseguito sia dalla società concedente, che dall'effettivo beneficiario, nel caso dei finanziamenti e degli apporti l'obbligo è posto esclusivamente a carico del soggetto che svolgendo attività di impresa ha ricevuto il finanziamento stesso. 

    Non sono obbligati ad inviare la comunicazione i soci o i familiari dell'imprenditore, che effettuano i versamenti, ma l'obbligo ricade sull'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica con cui svolge l'attività imprenditoriale: imprese individuali (anche familiari o coniugali), società, cooperative, trust, enti non commerciali (se con attività d'impresa, anche non prevalente). 
    Sono esclusi dalla comunicazione i professionisti, le associazioni professionali o le società tra professionisti.

    Anche i minimi sono tenuti all’adempimento - Il provvedimento n.94904 del 2 agosto 2013 obbliga alla comunicazione tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, senza nessuna esclusione per chi non è in contabilità ordinaria. 

    Si tratta quindi degli imprenditori individuali nel regime dei minimi, dei c.d. ex minimi (regime contabile agevolato), o delle nuove iniziative imprenditoriali (art.13 L.388/2000) ovvero delle ditte individuali o delle società di persone in contabilità semplificata. Non sono esonerate dalla nuova comunicazione neanche le associazioni che hanno optato per il regime della Legge 398/1991.

    In tutti questi casi, diventa difficile ricostruire senza una contabilità ordinaria obbligatoria le informazioni relative alla movimentazione finanziaria dell'impresa; dunque, si dovrà procedere ad analizzare tutto il flusso di denaro (anche in contanti) entrato in azienda dai soci persone fisiche o dai familiari del titolare. 
    Non vanno inviati i versamenti che il titolare ha fatto alla ditta individuale, ma solo quelli dei suoi familiari. 

    Si  dovranno quindi  raccogliere tutti gli estratti conti del 2012, selezionando i versamenti effettuati a titolo di "finanziamenti" o di "capitalizzazioni". 
    Per le ditte individuali dovranno essere analizzati anche i conti personali del titolare, per selezionare gli eventuali versamenti da parte dei suoi familiari. 
    I soci delle società e i familiari dei titolari delle ditte individuali, in semplificata dovranno, poi, verificare se quando hanno effettuato pagamenti di debiti aziendali in contanti, hanno utilizzato denaro personale, in quanto anche tali movimentazioni vanno comunicate.

    Vige una presunzione alla base: tutte le somme versate alle società commerciali dai loro soci si considerano date a mutuo, a meno che dai loro bilanci o rendiconti non risulti che il versamento sia stato fatto ad altro titolo, come ad esempio in conto capitale o a copertura delle perdite (articolo 46, comma 1, Tuir). 
    Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale (articolo 45, comma 2, Tuir), cioè al 2,5% e si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta (articolo 45, comma 2, Tuir). Nei casi in cui non vi sia alcuna giustificazione del versamento fatto alla società, questo si presume dato a mutuo fruttifero e i relativi interessi, se pagati a soci persone fisiche non imprenditori, si considerano percepiti dal socio annualmente, con l'obbligo di assoggettarli a ritenuta d'acconto del 20% e di dichiararli in Unico PF. 

    Allo scopo di vincere tale presunzione di fruttuosità, è consigliabile far risultare che il prestito è infruttifero, da un documento avente data certa anteriore o contestuale al versamento dello stesso.

     

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link