Dubbi ancora da chiarire. L’Amministrazione Finanziaria ritorna sul tema relativamente all’adempimento prorogato al 31 gennaio 2014.
Uno dei punti riguarda le imprese che hanno adottato il regime di “contabilità semplificata”.
L’Agenzia ha chiarito che l’esonero va limitato esclusivamente ai contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata, ma non per quelle che sono dotate di un “conto corrente dedicato” all’attività.
Pertanto il titolare della ditta individuale (in semplificata), che non utilizza il conto corrente esclusivamente per l’attività è esonerato dall’adempimento. L’obbligo di comunicazione sussiste in ogni caso per le imprese che adottano il regime di contabilità ordinaria.
Il concetto di conto “dedicato”. A tale proposito l’Amministrazione ebbe a chiarire nella Circolare 28/E/2006 che si tratta di quei conti che devono essere obbligatoriamente utilizzati per i prelevamenti necessari al pagamento delle spese e per il versamento dei compensi riscossi. In particolare gli stessi non devono essere necessariamente "dedicati" esclusivamente all'attività, ma possono eventualmente essere utilizzati anche per operazioni non afferenti l'esercizio dell'arte o della professione.
Si ricorda che al momento non sussiste alcuna disposizione che imponga espressamente ai titolari di partita Iva di detenere un conto corrente. Tuttavia il decreto Bersani (articolo 37, comma 49) ha stabilito l’obbligo, per gli stessi titolari di partita Iva, di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali mediante modalità di pagamento telematiche. Ciò fa nascere la necessità, più che l’obbligo, di detenere un conto corrente, dal momento che i soggetti che eseguono versamenti tramite i servizi telematici, devono essere titolari di conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia stessa.
L’Agenzia ha comunque chiarito, con la Circolare n. 30 del 29 settembre 2006, come il debitore possa essere intestatario, o anche solo cointestatario, con abilitazione a operare (con firma disgiunta) su tale conto corrente e come ai contribuenti, già titolari di conti correnti, non sia in alcun modo richiesta l'apertura di appositi conti.
Rientrano infine nell’esonero l’Amministrazione, anche le imprese che adottano uno dei regimi contabili quali: regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011), dei c.d. nuovi minimi, regime contabile agevolato (art. 27, comma 3 e seguenti, del D.L. n. 98 del 2011), dei c.d. ex minimi, regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della Legge n. 388 del 2000), purché non utilizzano un conto corrente dedicato.