La comunicazione riguarda le imprese individuali e le società di persone anche se sono in contabilità semplificata.
L’obbligo scatta in relazione ai finanziamenti o capitalizzazioni concessi dai soci alla società per importi superiori a 3.600 Euro e dai familiari dell’imprenditore (non dal titolare stesso).
I dati dovranno essere recuperati extra-contabilmente dalle copie degli estratti conto o dalle quietanze delle fatture aziendali pagate con denaro personale.
Non sono obbligati a inviare la comunicazione i soci o i familiari dell’imprenditore che effettuano i versamenti , ma l’obbligo è a carico dell’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta ( imprese individuali,familiari,coniugali, società,cooperative,trust,enti non commerciali con attività di impresa anche non prevalente ).
Sono esclusi dall’adempimento i professionisti, le associazioni professionali e le società tra professionisti.
Il modello previsto e’ identico sia per i beni che per i finanziamenti ricevuti.
Per l’omessa comunicazione dell’utilizzo da parte dei soci e dei familiari dell’imprenditore beni sociali e’ prevista una sanzione pari al 30% calcolata sulla parte di reddito “diverso” attributo al socio o familiare a seguito dell’utilizzo dei beni dell’impresa.
Nel caso di omissione o irregolare comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni troverà applicazione la sanzione da 258 a 2.065 Euro.