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Al 31 gennaio comunicazione beni ai soci e finanziamenti

  • di Luigi Mondardini

    Come noto, il prossimo 31.1.2014 scade il termine del periodo di “tolleranza” concesso dall’Agenzia delle Entrate per la comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti.

    La comunicazione dei dati riguarda l’anno  2012 e si riferisce ai beni concessi in godimento  da parte di società / ditte individuali, a soci / familiari (per uso personale), senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato, che comporta per l’utilizzatore la rilevazione di un reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h-ter), TUIR, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene;  per il concedente l’indeducibilità dei relativi costi.
     
    Inoltre va comunicata l’’effettuazione, da parte dei soci / familiari, a favore della società / impresa individuale, di finanziamenti / capitalizzazioni di importo pari o superiore a € 3.600.
     
    Si rammenta che, ancorché il termine “originario” di presentazione sia scaduto lo scorso 12.12.2013, l’invio della comunicazione entro il predetto maggior termine del 31.1.2014 non comporta l’applicazione di alcuna sanzione. Ai fini della comunicazione in esame va utilizzato l’apposito “nuovo” modello diffuso dall’Agenzia delle Entrate con il Comunicato stampa 27.11.2013 
     
    In merito all’adempimento in esame, recentemente l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili sul proprio sito Internet alcuni chiarimenti.
    Le imprese in contabilità semplificata sono esonerate dall’obbligo di comunicazione dei finanziamenti / capitalizzazioni qualora non dispongano di un c/c dedicato all’attività.
    Analogo esonero è riconosciuto, sempreché non sussista  un c/c dedicato, ai soggetti che adottano: il regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011; il regime contabile “semplificato” previsto per gli “ex minimi” dall’art. 27, comma 3, DL n. 98/2011; il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000. Tuttavia non è stato specificata  la nozione di “c/c dedicato”.
    In ogni caso, tenendo presente di precedenti  precisazioni  si potrebbe desumere che il c/c è considerato “dedicato” se contiene soltanto movimentazioni afferenti
    l’esercizio dell’attività imprenditoriale.
     
    Secondo quanto previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 94902/2013, la comunicazione va effettuata “qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento”. Di conseguenza in tutti i casi in cui non emerge un fringe benefit tassabile in capo all’utilizzatore non sussiste l’obbligo di comunicazione.
     
    A tale proposito l’Agenzia risolve la questione relativa ai beni a deducibilità limitata, per i quali il reddito diverso è diminuito della quota dei costi indeducibili attribuita per trasparenza al socio / collaboratore familiare.
    In particolare, nel caso in cui in capo all’utilizzatore non si generi alcun reddito diverso a seguito della presenza di costi indeducibili che azzerano il fringe benefit, l’Agenzia conferma che “l’obbligo di comunicazione non sussiste”. Pertanto, anche in presenza di una differenza positiva tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo, qualora la stessa sia annullata per effetto dei costi indeducibili relativi al bene concesso al socio /collaboratore non vi è obbligo di presentare la comunicazione in esame.
     
    Vanno comunque considerati i casi di esclusione oggettiva previsti dal citato Provvedimento tra i quali rientrano i beni concessi in godimento agli amministratori .
     
    Ad esempio nel caso di autovettura concessa in godimento al socio accomandante  ipotizzando i seguenti dati:  valore normale del bene (Tariffa ACI) € 2.800,  corrispettivo corrisposto dal socio € 0,  ammontare dei costi indeducibili € 3.200,  la differenza tra il valore normale e il corrispettivo aumentato dei costi indeducibili è negativa  e pertanto non sussiste l’obbligo della comunicazione in esame.
     
    Il modello di comunicazione dei beni in godimento ai soci o familiari e dei finanziamenti / capitalizzazioni non è un modello di dichiarazione, bensì un modello di comunicazione e pertanto, analogamente al Modello di comunicazione polivalente, non è previsto nel Frontespizio il riquadro destinato alla sottoscrizione. Inoltre, in merito alla conservazione del modello, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che “non risultano applicabili gli ordinari obblighi in materia di conservazione dei documenti contabili”.
     
    L’intermediario deve comunque consegnare al contribuente la documentazione individuata  ossia l’impegno alla presentazione telematica, datato e sottoscritto dall’intermediario; entro 30 giorni dall’invio, l’originale del Frontespizio e del riepilogo della comunicazione dei dati trasmessi, sottoscritta dal contribuente, con la copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia. Va evidenziato che secondo quanto precisato dalle istruzioni l’intermediario è altresì tenuto a conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, ai sensi dell’art. 43, DPR n. 600/73.
     
    La comunicazione in esame riguarda i beni concessi / finanziamenti ricevuti nel periodo d’imposta. Non rileva la coincidenza dello stesso con l’anno solare.
    Pertanto in caso di coincidenza del periodo d’imposta con l’anno solare, va fatto riferimento al periodo 1.1 – 31.12;  per una srl con periodo d’imposta, ad esempio, 1.6 – 31.5 la comunicazione va riferita ai beni / finanziamenti concessi in detto periodo.
     
    Come accennato, la comunicazione va trasmessa entro il 31.1.2014 per i finanziamenti / capitalizzazioni ricevuti nel 2012, mentre, a regime, entro il 30.4 dell’anno successivo a quello di riferimento.
     
    In presenza sia di finanziamenti che di capitalizzazioni / apporti, la comunicazione si compone di 2 distinti moduli nei quali vanno compilati rispettivamente i campi “Ammontare dei finanziamenti” e “Valore delle capitalizzazioni e degli apporti”. Inoltre, in presenza di più finanziamenti o più apporti nel corso del medesimo periodo d’imposta, va indicata la data dell’ultimo finanziamento / apporto.
     

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