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Comunicazione finanziamenti: alcune precisazioni, ma i dubbi permangono

  • di Luigi Mondardini

    In attesa della scadenza del 12 dicembre 2013, sussistono ancora dubbi sulla comunicazione dei finanziamenti dei soci alla società.

     Ancora mancano le indicazioni operative e restano incertezze in merito alle corrette modalità di compilazione; ad esempio in ordine alla corretta interpretazione della soglia dei 3.600 euro, alla compilazione del frontespizio, alle tipologie di finanziamenti da comunicare, ecc. Senza dimenticare che i dati comunicati impattano sui possibili accertamenti da redditometro.

    Alcune precisazioni già fornite:

    Tra gli esoneri previsti vi è quello degli apporti già conosciuti dall’amministrazione; più’ precisamente “Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi agli apporti, già in possesso dell’Amministrazione finanziaria”.  Nessuna comunicazione, quindi, è dovuta se il finanziamento risulta da un documento registrato ovvero si tratti di un atto di aumento di capitale.

    Si legge infatti: “…… il provvedimento prevede l’esclusione dall’obbligo di comunicazione dei dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione è già in possesso (ad es. finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata)”.

    Altra questione è quella dell’apporto deliberato nel 2011 ed effettuato materialmente nel 2012 o del versamento in conto futuro aumento di capitale avvenuto nel 2012, poi formalizzato nel corso del 2013 tramite delibera.

    In entrambi i casi l’Amministrazione Finanziaria avrà informazioni dall’atto in anni diversi, rispettivamente 2011 e 2013, da quello oggetto di monitoraggio (2012), quindi non avrà evidenza dell’effettivo apporto avvenuto nel corso dell’anno interessato.  Se in effetti il fine della raccolta dati è l’accertamento sintetico è il flusso che interessa, visto  che è l’apporto in società che esprime la capacità contributiva del contribuente .

    Si dovrà quindi fornire tale informazione tramite l’invio della comunicazione nell’anno di effettiva uscita della provvista finanziaria.

    Infine si rammenta che le istruzioni indicano il limite per  ogni singola categoria di versamento (finanziamenti e capitalizzazioni); pertanto i limiti sono due, uno per ciascuna forma di apporto.

    Se ad esempio il socio effettuasse nel 2012 un finanziamento alla società di 3.000 euro e un versamento nello stesso anno in conto futuro aumento di capitale di 2.000 euro, la soglia non verrebbe superata in entrambi i casi e nessuna comunicazione andrebbe fatta. 

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