Si avvicina la scadenza dell’adempimento fissata per il 30 ottobre.
Si tratta della comunicazione dei beni aziendali in uso ai soci o familiari dei soci che andrà fatta alternativamente da parte della società concedente o dall’utilizzatore e dei finanziamenti effettuati alla società da parte dei soci , quest’ultima da effettuarsi da parte della società.
I dati dovranno essere inviati entro il 30 ottobre 2014 e riferiti al 2013.
La comunicazione riguarda i beni, concessi nel periodo di imposta, e i finanziamenti ricevuti dall’impresa nel periodo d’imposta, a prescindere dalla coincidenza dello stesso con l’anno solare.
Il modello ministeriale da utilizzare è unico per entrambe le comunicazioni (Beni in uso e finanziamenti).
In merito agli esoneri si rammenta che non sono tenuti alla comunicazione dei beni concessi in godimento gli amministratori, a prescindere dal fatto che venga o meno tassato il fringe benefit in capo all’amministratore stesso ; viceversa è diversa la posizione dei soci, dipendenti o autonomi, per i quali è prevista l’esclusione dall’obbligo della comunicazione, solo con riferimento ai beni per i quali vi è la tassazione del fringe benefit.
Pertanto nessuna comunicazione va fatta nel caso in cui gli utilizzatori siano soci amministratori di società di persone, indipendentemente dalla natura del rapporto lavorativo (dipendente/assimilato) instaurato con la società.
Al tempo stesso l’obbligo di comunicazione non sussiste, qualora non emerga un reddito diverso in capo all’utilizzatore , cioè una differenza positiva tra il valore pattuito, incrementato della quota di reddito della società imputabile al socio, nelle ipotesi di indeducibilità dei costi e il valore normale.
Se l'utilizzo avviene a valori di mercato (tariffe ACI per gli autoveicoli), non vi è alcun obbligo di comunicazione.
Anche il titolare della ditta individuale, per i beni di cui usufruisce a titolo personale, ma iscritti nel registro beni ammortizzabili, è esonerato dall'adempimento.
I versamenti rilevanti vanno comunicati, a prescindere dalle rinunce .
In relazione alla comunicazione dei finanziamenti l’importo degli stessi va sempre comunicato , mentre l’eventuale rinuncia non deve essere indicata, sempreché non comporti un esborso di denaro ad altro titolo, ad esempio a titolo di apporto.
I contribuenti che adottano il regime di contabilità dei minimi, quello degli “ex minimi” e il regime delle nuove iniziative produttive (art.13 L. 388/2000) sono esonerati dall’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, a meno che non posseggano un conto corrente specifico dedicato all’attività.
Le Sanzioni previste vanno da 206,58 a 5.164,57 per omessa o infedele comunicazione.
In caso di mancata o infedele comunicazione, relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni, nonostante il D.L. n.138/2011 non preveda nemmeno l’adempimento, viene applicata la sanzione prevista dall’art.13, comma 2, del D.P.R. n.605/1973, cioè una sanzione amministrativa da 206,58€ a 5.164,57€, ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte