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Comunicazione beni ai soci e finanziamenti

  • di Luigi Mondardini

    Si avvicina la scadenza dell’adempimento fissata per il 30 ottobre.

    Si tratta della comunicazione dei beni aziendali in uso ai soci o familiari dei soci che andrà fatta alternativamente da parte della società concedente o dall’utilizzatore e dei finanziamenti effettuati alla società da parte dei soci , quest’ultima da effettuarsi da parte della società.
     
    I dati dovranno essere inviati  entro il 30 ottobre 2014 e riferiti al 2013.
    La comunicazione riguarda i  beni, concessi nel periodo di imposta, e i finanziamenti ricevuti dall’impresa nel periodo d’imposta, a prescindere dalla coincidenza dello stesso con l’anno solare.
     
    Il modello ministeriale da utilizzare è  unico per entrambe le comunicazioni (Beni in uso e finanziamenti). 
     
    In merito agli esoneri si rammenta che non sono tenuti alla comunicazione  dei beni concessi in godimento gli amministratori, a prescindere dal fatto che venga o meno tassato il fringe benefit in capo all’amministratore stesso ; viceversa è diversa la posizione dei soci, dipendenti o autonomi, per i quali è prevista l’esclusione dall’obbligo della comunicazione, solo con riferimento ai beni per i quali vi è la tassazione del fringe benefit.
     
    Pertanto nessuna comunicazione va fatta nel caso in cui gli utilizzatori siano soci amministratori di società di persone, indipendentemente dalla natura del rapporto lavorativo (dipendente/assimilato) instaurato con la società.
     
    Al tempo stesso l’obbligo di comunicazione non sussiste, qualora non emerga un reddito diverso in capo all’utilizzatore , cioè una differenza positiva tra il valore pattuito, incrementato della quota di reddito della società imputabile al socio, nelle ipotesi di indeducibilità dei costi e il valore normale.
    Se l'utilizzo avviene a valori di mercato (tariffe ACI per gli autoveicoli), non vi è alcun obbligo di comunicazione. 
     
    Anche il titolare della ditta individuale, per i beni di cui usufruisce a titolo personale, ma iscritti nel registro beni ammortizzabili, è esonerato dall'adempimento. 
     
    I versamenti rilevanti vanno comunicati, a prescindere dalle rinunce .
    In relazione alla comunicazione dei finanziamenti l’importo degli stessi  va sempre comunicato , mentre l’eventuale rinuncia non deve essere indicata, sempreché non comporti un esborso di denaro ad altro titolo, ad esempio a titolo di apporto.
     
    I contribuenti che adottano il regime di contabilità  dei minimi,  quello degli “ex minimi” e il regime delle nuove iniziative produttive (art.13 L. 388/2000)  sono esonerati dall’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, a meno che non posseggano un conto corrente specifico dedicato all’attività. 
     
    Le Sanzioni previste vanno  da 206,58 a 5.164,57 per omessa o infedele comunicazione.
    In caso di mancata o infedele comunicazione, relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni, nonostante il D.L. n.138/2011 non preveda nemmeno l’adempimento, viene applicata la sanzione prevista dall’art.13, comma 2, del D.P.R. n.605/1973, cioè una sanzione amministrativa da 206,58€ a 5.164,57€, ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte
     

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