> > >

Comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni. Riepilogo

  • di Luigi Mondardini

    Si avvicina l’ultima e definitiva scadenza per l’invio della comunicazione (361 gennaio) , è quindi opportuno riepilogarne i principali aspetti.

    Come previsto dall’art. 2, comma 36-septiesdecies, DL n. 138/2011, l’Agenzia delle Entrate, oltre a controllare sistematicamente la posizione dei soggetti che utilizzano i beni concessi in godimento dall’impresa, deve considerare, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche qualsiasi forma di finanziamento/capitalizzazione effettuati nei confronti della società/impresa individuale.
     
    L’Agenzia specifica che il predetto “intervento normativo è volto a rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, tramite lo strumento della determinazione sintetica del reddito”. l’Agenzia richiede quindi l’obbligo di comunicare taluni versamenti effettuati all’impresa dai soci o familiari dell’imprenditore.
     
    SOGGETTI OBBLIGATI: La comunicazione in esame va effettuata esclusivamente da parte della società/impresa individuale che ha ricevuto il finanziamento/capitalizzazione; quindi non è previsto nessun obbligo a carico dei soci/familiari che hanno effettuato il finanziamento/capitalizzazione.
     
    Con riferimento alle imprese individuali si ritiene che, stante l’obiettivo della ricostruzione sintetica del reddito, vada comunicato quanto versato dal familiare al titolare, ma non gli eventuali finanziamenti effettuati dal titolare.
    Per le società/imprese in contabilità semplificata, considerato che dalla stessa non è possibile conoscere l’esistenza e i dati dei finanziamenti effettuati, le istruzioni precisano che: “L’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni esiste sia per le imprese in contabilità ordinaria sia per quelle in contabilità semplificata, in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell’impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione.”
     
    OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE:  sono i dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso finanziamenti/capitalizzazioni “per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro”; l’importo complessivo dei finanziamenti/capitalizzazioni, distintamente per ogni soggetto finanziatore, nonché la data di versamento.
     
    L’obbligo interessa i finanziamenti/capitalizzazioni effettuati a decorrere dall’1.1.2012; pertanto non vanno comunicati quelli effettuati antecedentemente a tale data. Sono espressamente esclusi dalla comunicazione i dati degli apporti già in possesso dell’Amministrazione finanziaria (così, ad esempio, non va comunicato una capitalizzazione effettuata per atto pubblico / scrittura privata autenticata).
     
    La comunicazione riguarda, come detto, le capitalizzazioni e i finanziamenti. Con riferimento alle società la capitalizzazione include: i versamenti effettuati in sede di costituzione della società; i versamenti effettuati a seguito dell’aumento di capitale sociale derivante da conferimento e apporti che interessano il patrimonio netto della società;con riferimento al momento di effettiva erogazione da parte dei soci.
    Risulta irrilevante la mera sottoscrizione del capitale o la deliberazione di aumento. 
     
    Relativamente ai finanziamenti l’obbligo riguarda le somme erogate dai soci a titolo di prestito alla società, ossia i c.d. “Finanziamenti soci”. Anche in tal caso assume rilevanza il momento dell’effettiva corresponsione delle somme.
     
    È previsto un limite pari a € 3.600, al di sotto del quale la comunicazione non va effettuata. Tale limite va riferito distintamente ai finanziamenti/capitalizzazioni effettuate dal singolo socio o familiare. Vanno comunicati tutti i finanziamenti effettuati a nulla rilevando eventuali restituzioni .
     
    Non è oggetto di comunicazione la rinuncia al credito vantato dal socio/familiare in quanto non configura un esborso di denaro da parte del finanziatore. Così, ipotizzando un finanziamento effettuato alla società per € 10.000 nel mese di gennaio 2012, per il quale nel mese di settembre il socio ha rinunciato alla relativa restituzione, nella comunicazione dovrà essere comunque evidenziato il finanziamento effettuato (€ 10.000) dal socio.
     
    SANZIONI. La sanzione per omessa o infedele dichiarazione è prevista nella misura da 206 a 5.164 Euro (omissione) e da 103 a 2.582 Euro per l’incompletezza.
     

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link