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Redditometro e privacy

  • di Luigi Mondardini

    Con la circolare n. 6/E del 2014 Agenzia delle Entrate è entrata nel merito dei rilievi formulati dal Garante della privacy in merito all’utilizzo del “nuovo redditometro”.

    Uno degli aspetti più critici riguardava l’utilizzo delle spese per beni e servizi di uso corrente determinate con esclusivo riferimento alla media Istat della tipologia di nucleo familiare e area geografica di appartenenza. 
     
    A tale proposito è stato chiarito che tali stesse non potranno essere mai utilizzate e dunque non concorreranno né per selezionare i contribuenti, come anticipato  dalla circolare n. 24/E del 2013, né potranno formare oggetto di successivo contraddittorio. Le medie Istat restano utilizzabili unicamente qualora connesse a elementi certi quali il possesso e le caratteristiche di immobili o mobili registrati.
     
    Appartengono a tale categorie, secondo le Entrate, le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e per acqua e condominio (che sono agganciate  ai mq effettivi dell’immobile) e quelle relative all’utilizzo dei veicoli (in quanto collegate   ai Kw effettivi dei mezzi nella disponibilità del contribuente). 
     
    Tuttavia nel caso in cui l’Ufficio riesca ad  individuare puntualmente gli importi corrisposti per queste spese , mediante spesometro, acquisizione di dati presso terzi, comunicazioni obbligatorie , le stesse potranno essere oggetto di contraddittorio e concorrere, eventualmente, alla ricostruzione sintetica del reddito. 
     
    Lo stesso trattamento sarà riservato anche alle spese (elettrodomestici e arredi e altri servizi per la casa) che pur essendo legate alla disponibilità di un bene (abitazione) non sono però  determinate in base alle caratteristiche degli stessi.
     
    Altra questione riguardava la tipologia familiare di appartenenza. L’Agenzia delle entrate, infatti partiva dal concetto di “famiglia fiscale” ricostruito sulla base dei dati delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e costituita dal coniuge (anche se non fiscalmente a carico) dai figli e/o dagli altri familiari fiscalmente a carico. Al fine di evitare errori grossolani una volta selezionato il soggetto da sottoporre a controllo l’Ufficio dovrà, prima ancora di inviare l’invito formale, effettuare i necessari riscontri sulla situazione familiare del soggetto aggiornando la composizione del nucleo familiare.
     
    Viene chiarito come sia necessario, ove disponibile, utilizzare il collegamento telematico con l’anagrafe del Comune o, in alternativa, inviare la richiesta tramite Pec al Comune che detiene le informazioni. Peraltro, il contribuente, in sede di primo contraddittorio con l’Ufficio, potrà fornire una diversa rappresentazione della propria situazione familiare, con conseguente attribuzione della nuova tipologia familiare. 
     
    Il Dm 24 dicembre 2012  prevede che al contribuente, per il quale non risulta nel Comune di residenza alcuna delle tipologie di possesso (proprietà o altro diritto reale, locazione o leasing immobiliare, uso gratuito), venga attribuita la spesa per il “fitto figurativo”. Secondo le nuove istruzioni diramate con la circolare tale voce di spesa non verrà presa in considerazione nella fase di selezione del contribuente. 
     
    Inoltre in sede di contradditorio il contribuente potrà fornire la rappresentazione della sua reale situazione in modo tale da determinare correttamente le “spese per elementi certi” (spese di manutenzione ordinaria, per acqua e condominio) connesse alle caratteristiche dell’immobile a disposizione dello stesso contribuente. 
     
    Le prime lettere dovrebbero partire ai primi di aprile; solo allora si potrà cominciare a verificare l’attendibilità dei riscontri e delle procedure di selezione effettuate.
     
     

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