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Incrociati i dati dello spesometro e dei compensi professionali

  • di Luigi Mondardini

    In arrivo 2 nuove comunicazioni ai contribuenti

    Si riferiscono alle anomalie nella compilazione della dichiarazione IVA / redditi relativa al 2011 e relative:
     
    - ai dati evidenziati nel quadro VE del mod. IVA 2012 rispetto ai dati desumibili dalla comunicazione clienti-fornitori relativa al 2011;
     
    - nei compensi, anche occasionali, dichiarati rispetto ai dati comunicati dai sostituti d’imposta nel mod. 770/2012.
     
    I soggetti interessati possono regolarizzare gli errori o le omissioni commesse mediante il ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle relative sanzioni, ovvero comunicare all’Agenzia il motivo della “incongruenza” rilevata.
     
    Il Provvedimento in esame riguarda le seguenti 2 tipologie di comunicazioni relative alle anomalie riscontrate nel 2011 derivanti dal confronto:
     
    - tra i dati comunicati all’Agenzia dai clienti del contribuente tramite la comunicazione clienti fornitori (c.d. spesometro) e i ricavi dichiarati dallo stesso;  
    - tra i compensi comunicati dai sostituti d’imposta nel mod. 770 con la causale “A” (prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale) ed “M” (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente) e quanto dichiarato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi.
     
    La comunicazione relativa alle anomalie da mod. 770   è inviata al contribuente se l’ ammontare totale compensi risultanti dai modd. 770/2012 inviati dai sostituti d’imposta risulta maggiore dell’ammontare complessivo compensi dichiarati  nel quadro RE / RL del mod. UNICO 2012 ,  nel quadro D del mod. 730/2012
     
    Le comunicazioni in esame sono inviate all’indirizzo PEC del contribuente; ovvero  tramite posta ordinaria nel caso in cui l’indirizzo non sia attivo o registrato nell’Indice nazionale degli indirizzi PEC.
     
    Come espressamente disposto dal Provvedimento in esame, il contribuente, anche tramite un intermediario abilitato, può richiedere all’Agenzia via email , agli indirizzi riportati nella comunicazione ricevuta ,  informazioni ovvero comunicare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti da quest’ultima.
     
    I dati e le informazioni oggetto della comunicazione saranno altresì messi a disposizione della Guardia di Finanza.
     
    Il contribuente destinatario della comunicazione può regolarizzare gli errori / violazioni mediante il ravvedimento operoso fruendo  della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse. Considerato che la (eventuale) violazione si riferisce al 2011 la riduzione risulta pari a 1/6.
     
    Si rammenta che a seguito delle novità introdotte dalla Finanziaria 2015, il ravvedimento è possibile a prescindere dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo, a conoscenza degli interessati.
     
    In sintesi:
    - relativamente alle anomalie da 770 la comunicazione può rilevarsi corretta nei confronti dei contribuenti che hanno omesso di dichiarare il compenso. Una possibile giustificazione dell’incongruenza potrebbe essere collegata al fatto che il sostituto d’imposta ha pagato il compenso alla fine del 2011 mentre il contribuente ha incassato lo stesso a inizio 2012, dichiarando lo stesso nel mod. 730 / UNICO 2013. 
    - relativamente alle anomalie da spesometro non è definita alcuna tolleranza  nello scostamento dei dati che fa scattare la comunicazione.
     
    A seguito dell’inerzia del contribuente, l’Ufficio procederà con un’attività accertativa.
     

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