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Redditometro e garante della Privacy

  • di Luigi Mondardini

    L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6 del 11 marzo ha accolto i rilievi del parere del Garante della Privacy in merito al redditometro.

    In particolare  non si potranno utilizzare nel nuovo accertamento sintetico, né in fase di selezione, né in sede di contraddittorio, le spese correnti determinate solo con la media Istat.
     
    Il Garante della Privacy ,al fine di ridurre i rischi per i diritti fondamentali e la libertà degli interessati e rendere conforme al Codice  il trattamento dei dati personali , ha richiesto all’Agenzia delle entrate di adottare alcuni  interventi  concernenti la qualità e conservazione dei dati, l’informativa da rendere  al contribuente, l’individuazione della reale situazione familiare dello stesso, nonché la determinazione del contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva. 
     
    In base alla recente circolare n. 6/2014 , l'Ufficio delle Entrate dovrà concentrarsi sulla reale situazione del nucleo familiare prima ancora di inviare l'invito al contraddittorio grazie al collegamento telematico con l'anagrafe comunale.
    Il contribuente poi , in sede di primo contraddittorio con l’Ufficio, potrà fornire una diversa rappresentazione della propria situazione familiare, con conseguente attribuzione della nuova tipologia familiare.
     
    Le spese per beni e servizi di uso corrente determinate con esclusivo riferimento alla media Istat della tipologia di nucleo familiare e area geografica di appartenenza (“Spese Istat") restano fuori anche dal contraddittorio con il contribuente, oltre che dalla fase di selezione.
    Solo nel caso in cui gli importi corrisposti per tali spese dovessero essere individuati puntualmente dall’Ufficio potranno essere oggetto di contraddittorio e concorrere quindi alla ricostruzione sintetica del reddito.
     
    Secondo le nuove istruzioni  il cosi detto “fitto figurativo”  non verrà preso in considerazione nella fase di selezione del contribuente. Inoltre in sede di contradditorio il contribuente potrà fornire la rappresentazione della sua reale situazione in modo tale da determinare correttamente le “spese per elementi certi” (spese di manutenzione ordinaria, per acqua e condominio) connesse alle caratteristiche dell’immobile a disposizione dello stesso contribuente.
     
    L’Agenzia, per limitare i rischi di errori ed evitare di selezionare posizioni che richiedono riscontri in ordine alla correttezza dei dati presso gli enti fornitori, sta effettuando una preliminare analisi delle informazioni presenti nelle banche dati. 
     
    In ogni caso gli uffici, qualora rilevino valori palesemente non coerenti con il quadro informativo complessivo relativo al contribuente, devono effettuare ulteriori controlli preventivi sulla correttezza dei dati utilizzati, provvedendo alle opportune modifiche, prima di procedere all’invito del contribuente
     

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