Via libera al redditometro da parte del Garante della privacy, ma precise prescrizione all'Agenzia delle Entrate.
Dovranno essere adottate una serie di misure e accorgimenti per ridurre al minimo i rischi per la privacy delle persone e contemporaneamente rendere lo strumento di accertamento più efficace nella lotta all'evasione fiscale.
Erano emersi numerosi profili di criticità che hanno portato a rivedere diversi aspetti dello strumento messo a punto dall'Agenzia delle Entrate: dalle spese certe, al contraddittorio, all’esattezza dei dati , alla necessità di una corretta informativa ai contribuenti.
Il reddito del contribuente potrà essere ricostruito utilizzando unicamente spese certe e spese che valorizzano elementi certi (possesso di beni o utilizzo di servizi e relativo mantenimento); quindi niente utilizzo di “spese presunte” basate unicamente sulla media Istat.
I dati delle spese medie Istat non possono essere utilizzati per determinare l'ammontare di spese frazionate e ricorrenti (es. abbigliamento, alimentari, alberghi etc.) per le quali il fisco non ha evidenze certe.
Tali dati infatti, riferibili allo standard di consumo medio familiare, non possono essere ricondotti correttamente ad alcun individuo, se non con notevoli margini di errore in eccesso o in difetto.
Per quanto riguarda il cosiddetto ''fitto figurativo'', che veniva attribuito al contribuente in assenza di abitazione in proprietà o locazione nel comune di residenza, lo stesso non verrà utilizzato per selezionare i contribuenti da sottoporre ad accertamento, ma solo ove necessario a seguito del contraddittorio.
Il ''fitto figurativo'' dovrà essere attribuito solo una volta verificata la corretta composizione del nucleo familiare, per evitare le incongruenze riscontrate dal Garante
Particolare attenzione dovrà essere posta alla qualità e all'esattezza dei dati al fine di prevenire e correggere le evidenti anomalie riscontrate nella banca dati o i disallineamenti tra famiglia fiscale e anagrafica.
La corretta composizione della famiglia è infatti rilevante per la ricostruzione del reddito familiare, l'individuazione della tipologia di famiglia o l'attribuzione del fitto figurativo.
Il contribuente dovrà essere informato, attraverso l'apposita informativa allegata al modello di dichiarazione dei redditi e disponibile anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate, del fatto che i suoi dati personali saranno utilizzati anche ai fini del redditometro.
Nell'invito al contraddittorio dovrà essere specificata al contribuente in modo chiaro la natura obbligatoria o facoltativa degli ulteriori dati richiesti dall'Agenzia (es. estratto conto) e le conseguenze di un eventuale rifiuto anche parziale a rispondere.
I dati presunti di spesa e dunque non ancorati ad alcun elemento certo e quantificabili esclusivamente sulla base delle spese Istat, non potranno costituire oggetto del contraddittorio. E questo perché la richiesta di tali dati, relativi a ogni aspetto della vita quotidiana, anche risalenti nel tempo, entra in conflitto con i principi generali di riservatezza e protezione dati sanciti in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.