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Aspetti del nuovo redditometro

  • di Luigi Mondardini

    Non mancano i punti interrogativi relativa al nuovo redditometro su diversi aspetti che dovranno essere precisati.

     Ci si riferisce  in particolare ai criteri per la selezione dei contribuenti da accertare,alla questione della retroattività del “nuovo“ redditometro e ai criteri di  quantificazione delle spese certe e delle spese per investimenti.

    Nella  Circolare n. 24/E l’Agenzia ha introdotto una classificazione  articolata di tali spese, distinguendole tra:

    SPESE CERTE    e cioè quelle  di ammontare certo, oggettivamente riscontrabili, conosciute dal contribuente e dall’Amministrazione finanziaria ( ad esempio rate mutuo, canoni locazione, utenze energia e gas, bollo e assicurazione mezzi di trasporto, spese mediche, abbonamento, pay-TV, contributi previdenziali).

    SPESE PER ELEMENTI CERTI:   vale a dire le spese attribuite utilizzando specifici coefficienti a beni il cui possesso risulta in base ad elementi presenti  all’Anagrafe Tributaria o comunque disponibili. La certezza non riguarda la spesa sostenuta, ma il possesso e le caratteristiche del bene (ad esempio le spese manutenzione relative ad autovetture, camper, barche).

    SPESE ISTAT: si i tratta delle spese mutuate dalla classificazione ISTAT come risultante dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie (consumi generi alimentari, abbigliamento, manutenzione ordinaria immobili).

    SPESE PER INVESTIMENTI: è la quota di spesa, sostenuta nell’anno, per l’acquisto di beni e servizi durevoli (esempio: acquisto immobili, beni mobili registrati, titoli, manutenzione straordinaria immobili).

    Nella Circolare n. 24/E, dopo aver ribadito che la misura degli incrementi patrimoniali imputabile al periodo d’imposta è calcolata considerando l’intero esborso riscontrato in tale periodo, al netto di eventuali finanziamenti e “depurata” dai disinvestimenti netti dei 4 periodi precedenti, l’Agenzia ha affermato che il contribuente, in sede di contraddittorio, potrà fornire la prova relativa alla formazione della provvista, anche per un periodo diverso rispetto ai 4 anni; all’utilizzo della provvista per l’effettuazione dello specifico investimento.

    Pur non avendo affermato esplicitamente la ripartizione delle spese per investimenti nei 4 anni precedenti, emerge comunque che non dovrebbe risultare possibile ricostruire direttamente il reddito basandosi sull’intera spesa collegata all’incremento patrimoniale. È criticabile l’affermazione in base alla quale il contribuente deve dimostrare che ha utilizzato la liquidità disponibile per effettuare lo specifico investimento, dimostrazione che l’Ufficio è ipotizzabile pretenderà, rendendo difficile la difesa.

    QUOTA DI RISPARMIO DELL’ANNO: una novità del nuovo redditometro è costituita dalla rilevanza del risparmio accumulato nell’anno. La quota di risparmio, ancorché richiamata dall’Agenzia delle Entrate soltanto come ulteriore elemento che incrementa il reddito ricostruito nell’anno accertato, si deve ritenere che assuma rilevanza anche negli anni precedenti in quanto contribuisce ad alimentare la provvista che ha finanziato le spese o gli investimenti di un anno successivo.

    Si ritiene infine che la voce risparmio assumerà un ruolo più rilevante nei prossimi anni quando l’Ufficio effettuerà gli accertamenti in relazione al 2011 e anni successivi in quanto è da tale annualità che l’Amministrazione finanziaria dispone di dati più analitici relativi ai rapporti finanziari.

    Per gli accertamenti riguardanti il 2009 e il 2010, per i quali i dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria sono carenti, è presumibile che l’informazione sul risparmio sia richiesta dall’Ufficio tramite il questionario o le indagini finanziarie.

    Le spese certe e le spese per investimenti risultano di norma già riferite al singolo contribuente in quanto il relativo dato proviene direttamente da una banca dati del Fisco, mentre le spese per elementi certi e le spese ISTAT sono riferite alla famiglia e pertanto devono essere attribuite pro quota al singolo contribuente.

    La selezione dei contribuenti: Uno dei fattori chiave che può determinare il successo dell’accertamento da redditometro, dal punto di vista dell’Agenzia delle Entrate, è l’efficienza dei criteri con i quali vengono selezionati i contribuenti destinatari degli inviti al contraddittorio (preventivo). L’efficienza nel recupero di quanto richiesto ai contribuenti sarà tanto maggiore quanto più l’Ufficio in sede di contraddittorio (preventivo) integrerà le informazioni in suo possesso con quelle fornite dal contribuente rinunciando all’ulteriore fase accertativa qualora il contribuente dimostri che le informazioni in possesso dell’Ufficio sono errate o carenti.

    Un’importante precisazione che si ricava dalla citata Circolare n. 24/E riguarda l’intenzione dell’Amministrazione finanziaria di utilizzare, ai fini della selezione, soltanto le spese certe e quelle per elementi certi.

    L’Agenzia delle Entrate infatti, in tema di selezione dei soggetti, ha affermato che: Al riguardo, andrà considerata l’entità dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinabile sinteticamente sulla base di situazioni e fatti certi, nonché sulla concreta disponibilità di beni di cui l’Amministrazione possiede le informazioni relative alle specifiche caratteristiche. Nella selezione non avranno valenza le spese per beni di uso corrente che fanno riferimento alla spesa media risultante dall’indagine annuale ISTAT sui consumi delle famiglie. Saranno, di conseguenza, selezionati coloro che presentano scostamenti significativi tra reddito dichiarato e capacità di spesa manifestata, avendo cura di evitare situazioni di marginalità economica e categorie di contribuenti che, sulla base dei dati conosciuti,legittimamente non dichiarano, in tutto o in parte, i redditi conseguiti.”

    La stessa Agenzia nel recente Comunicato stampa 25.9.2013 ha affermato che “le lettere di invito … saranno indirizzate ai soli contribuenti il cui reddito risulta fortemente incoerente rispetto alle spese certe individuate.”

    Pertanto, è necessario attendere l’avvio della campagna di controlli annunciata dall’Agenzia per verificare quale sia la scelta adottata dall’Ufficio.

    La  percentuale di scostamento richiesta è stata ridotta dal 25% al 20% (va inoltre verificata anno per anno e non più per 2 anni) ; pertanto l’accertamento da redditometro sarà  possibile in un numero maggiore di situazioni. In ogni caso, la riduzione dello scostamento è stata giustificata dall’Agenzia delle Entrate con la maggior precisione del nuovo redditometro.

    Nella Circolare n. 24/E viene precisato  che in fase di selezione l’Ufficio terrà conto del reddito complessivo dichiarato dalla famiglia per evitare il controllo nei confronti di soggetti le cui spese, pur incoerenti rispetto al proprio reddito, sono giustificate rispetto al reddito familiare.  Afferma infatti l’Agenzia che “con riferimento al fatto che più contribuenti con un’autonoma posizione fiscale (famiglia fiscale) spesso coabitano, ovvero formano un’unica famiglia anagrafica”. Questa circostanza non incide sull’attività di accertamento che tiene conto della situazione effettiva del nucleo familiare tramite la preventiva richiesta ai comuni di dati e elementi utili a tal fine.”

    Il contraddittorio preventivo ha lo scopo di acquisire dal contribuente dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento. In tale fase il contribuente è già stato selezionato sulla base delle spese certe e delle spese per elementi certi, nonché delle spese per investimenti o del risparmio.

    Il contraddittorio preventivo avrà ad oggetto le spese certe, delle quali il contribuente può dimostrare l’errata imputazione o che i dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria sono errati; la concreta disponibilità dei beni e le caratteristiche degli stessi (spese per elementi certi);  le spese per investimenti sostenute nell’anno, per le quali può essere fornita la prova del relativo finanziamento;  il risparmio, in relazione al quale il contribuente può fornire informazioni in esito alla quota dell’anno.

    Durante il contraddittorio il contribuente dovrà dimostrare “con prove dirette che le «spese certe» attribuite hanno un diverso ammontare o che sono state sostenute da soggetti terzi”.

    In merito alla questione inerente l’applicazione del nuovo redditometro ad anni precedenti al 2009, per i quali l’attività di accertamento è ancora possibile, nella Circolare n. 24/E l’Agenzia delle Entrate si è espressa in senso negativo.

     

     

     

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