Si inizia con l’invio del “questionario” per concludersi, dopo svariate fasi, con la riscossione, a meno che non si riesca a convincere il fisco……
La notifica del questionario
Con il questionario l’Ufficio avvia la prima fase del contradditorio richiedendo informazioni e documentazione su elementi e circostanze già individuate (redditi dichiarati, spese sostenute); questo primo passo è già la conseguenza di una selezione effettuata “a monte” avente per oggetto le varie tipologie di spese: le spese certe, le spese per elementi certi, le spese per investimenti e la quota di risparmio formata dal contribuente.
Il termine per rispondere è di 15 giorni (anche prorogabile) per consegnare la documentazione e depositare una memoria con cui svolgere tutte le spiegazioni ed argomentazioni a difesa del contribuente.
La risposta al questionario è fondamentale: se le risposte saranno ritenute esaustive, il controllo si chiude con l’archiviazione.
La mancata risposta al questionario è sanzionata da 258 a 2,065 Euro ed inoltre i documenti che non venissero prodotti non potranno poi essere presi in considerazione in favore del contribuente in sede contenziosa; inoltre l’Ufficio potrà procedere con l’accertamento induttivo. Infine in caso di mancata risposta al questionario l’Ufficio potrà valutare anche l’utilizzo delle indagini finanziarie.
L’invito a comparire
Se anche dopo aver depositato una memoria difensiva e la documentazione a supporto, l’Ufficio ritiene vi siano i presupposti per insistere nella ricostruzione sintetica del reddito, il contribuente riceverà l’invito a comparire con l’indicazione del maggior reddito e le relative maggiori imposte.
Nel contradditorio il contribuente potrà insistere ulteriormente sulle proprie argomentazioni; in più l’Ufficio sarà tenuto ad un’attenta valutazione della documentazione presentata e dovrà motivare con precisione il mancato accoglimento delle giustificazioni prodotte.
L’eventuale passaggio a questa fase ha come conseguenza anche la discesa in campo nella ricostruzione del reddito delle “spese medie rilevate dall’Istat” .
Il contribuente potrebbe anche ritenere conveniente chiudere la vicenda in questa fase con la definizione dell’invito a comparire per ottenere il massimo risparmio delle sanzioni che verrebbero ridotte a un sesto del minimo, oltre al pagamento delle maggiori imposte determinate sulla base del maggior reddito ricostruito.
L’accertamento con adesione
Nel caso in cui ognuno rimanga sulle proprie posizioni e dunque le argomentazioni addotte dal contribuente con il questionario e nella fase del contradditorio non abbiano modificato la posizione dell’Ufficio, viene avviato il procedimento di “accertamento con adesione”.
In questa ulteriore fase il contribuente potrà meglio precisare le argomentazioni già evidenziate nel contradditorio e addurre ulteriori elementi difensivi che saranno oggetto di verbalizzazione da parte dell’Ufficio ed eventualmente considerati per formalizzare una proposta che recepisca in parte le motivazioni presentate.
Nel caso in cui la proposta non venga accettata, l’Ufficio notificherà l’avviso di accertamento evidenziando i motivi del mancato accoglimento della proposta avanzata dalla parte.
Il ricorso
Al contribuente che non ha raggiunto un’intesa mediante l’accertamento con adesione non resta che il ricorso da produrre nel termine di 60 giorni ( o avvalersi dell’istituto del “reclamo” ove sussistano i presupposti). Si insisterà sulle proprie tesi, ma si potranno addurre alche ulteriori argomentazioni non precedentemente sviluppate; nel contempo si potrà richiedere la sospensione giudiziale dell’atto. L’Ufficio a sua volta predisporrà la relativa memoria di costituzione in giudizio chiedendo la conferma di quanto oggetto di accertamento.
I pagamenti
Nel termine di 60 giorni per il ricorso, si dovrà anche versare il terzo delle maggiori imposte; in mancanza entra in campo Equitalia che avviserà il contribuente di avere sospeso le azioni esecutive per 180 giorni. In tal caso il contribuente potrebbe richiedere la rateazione, nelle more della decisione della Commissione Tributaria circa l’istanza di sospensione presentata.
Equitalia potrà quindi concedere la rateazione sospendendo sia le azioni esecutive che le misure cautelari.