Scadenziario

  • lunedì 09 luglio 2012

    Unico e Irap 2012 Persone Fisiche - Versamenti

    Ultimo giorno a disposizione delle persone fisiche e delle società di persone per versare, in un'unica soluzione o come prima rata, le imposte risultanti dalle dichiarazioni Unico e Irap 2012, senza alcuna maggiorazione, e il saldo Iva relativo al 2011 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2012 - 16/6/2012.
    Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l'F24 presso banche, agenzie postali e concessionari. Questi i codici tributo da indicare:
    • 4001    Irpef – saldo
    • 4003    addizionale all’Irpef – acconto prima rata (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 - "tassa etica")
    • 4005    addizionale all’Irpef – saldo (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 - "tassa etica")
    • 4033    Irpef acconto - prima rata
    • 3800    Irap - saldo
    • 3812    Irap acconto - prima rata
    • 3801    addizionale regionale all'Irpef
    • 3843    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto
    • 3844    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo
    • 1683    contributo di solidarietà
    • 4025    imposta sostitutiva dell'Irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ("forfettino")
    • 1793    imposta sostitutiva per i "nuovi" minimi - acconto prima rata (art. 27, Dl n. 98/2011)
    • 1800    imposta sostitutiva per i "vecchi" minimi - saldo (art. 1, commi da 96 a 117, legge n. 244/2007)
    • 4200    acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
    • 1100    imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
    • 6099    versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • 6494    studi di settore - adeguamento Iva
    • 4726    studi di settore - maggiorazione 3% adeguamento
    • 4041    imposta sul valore degli immobili situati all'estero
    • 4043    imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero
    • 1832    imposta sostitutiva dovuta dai partecipanti a fondi immobiliari chiusi che al 31/12/2010 detenevano una quota superiore al 5%
    • 1133    imposta sostitutiva per l'affrancamento dei valori degli strumenti finanziari posseduti al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale alla data del 31/12/2011
  • lunedì 09 luglio 2012

    Cedolare secca - Versamento

    I locatori persone fisiche, proprietari o titolari di diritti reali di godimento su unità immobiliari abitative locate, che hanno esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, devono versare, in un'unica soluzione o come prima rata, l'imposta sostitutiva, a titolo di saldo per il 2011 e di primo acconto per il 2012.Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 presso banche, agenzie postali e agenti della riscossione oppure con modalità telematiche. Questi i codici tributo da utilizzare:
    • 1840   imposta sostitutiva sul canone di locazione relativo a contratti aventi a oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze - acconto prima rata
    • 1842   imposta sostitutiva sul canone di locazione relativo a contratti aventi a oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze - saldo
     
  • lunedì 09 luglio 2012

    Unico e Irap 2012 Soggetti Ires - Versamenti

    Ultimo giorno a disposizione dei soggetti Ires cui si applicano gli studi di settore, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per versare, in un'unica soluzione o come prima rata, le imposte risultanti dai modelli Unico e Irap 2012 senza alcuna maggiorazione e il saldo Iva relativo al 2011 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2012 - 16/6/2012.
    Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione dei seguenti codici tributo:
    • 2003    Ires - saldo
    • 2001    Ires acconto - prima rata
    • 2004    addizionale all'Ires - acconto prima rata ("tassa etica")
    • 2006    addizionale all'Ires - saldo ("tassa etica")
    • 2010    addizionale Ires 6,5% settore petrolifero e gas - acconto prima rata (art. 81, c. 16-18, Dl n. 112/2008)
    • 2012    addizionale Ires 6,5% settore petrolifero e gas - saldo (art. 81, c. 16-18, Dl n. 112/2008)
    • 2013    addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - acconto prima rata (art. 3, c. 2, legge n. 7/2009)
    • 2015    addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - saldo (art. 3, c. 2, legge n. 7/2009)
    • 2018    maggiorazione Ires società di comodo – acconto prima rata
    • 1126    imposta sostitutiva a seguito di oeprazioni straordinarie (art. 1, c. 46-47, legge 244/2007) - maggiori valori immobilizzazioni materiali e immateriali
    • 1821    imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori attività immateriali
    • 1822    imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori altre attività immateriali
    • 1823    imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori crediti
    • 1832    imposta sostitutiva dovuta dai partecipanti a fondi immobiliari chiusi che al 31/12/2010 detenevano una quota superiore al 5%
    • 3800    Irap - saldo
    • 3812    Irap acconto - prima rata
    • 6099    versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • 6494    studi di settore - adeguamento Iva
    • 2118    studi di settore - maggiorazione 3% adeguamento
  • lunedì 09 luglio 2012

    SIIQ - Imposta sostitutiva

    casetta di euroLe società di investimento immobiliare quotate (Siiq), con esercizio coincidente con l'anno solare, se soggette agli studi di settore, devono versare la rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale.
    Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione dei seguenti codici tributo:
    • 1120    imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap, relativa alle SIIQ e alle SIINQ - art. 1, comma 126, legge n. 296/2006
    • 1121    imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sui conferimenti nelle SIIQ e fondi immobiliari - art. 1, commi 137 e 140, legge n. 296/2006
  • lunedì 09 luglio 2012

    Riallineamento - Imposta sostitutiva

    conteggiLe persone fisiche (tutte) e le società soggette agli studi di settore, che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC, devono versare la rata dell'imposta sostitutiva sulle deduzioni extracontabili.Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del seguente codice tributo:
    • 1123    imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi art. 109, c. 4, lett. b) del Tuir - art. 1, c. 48, legge 244/07
    N. B.: L'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali: sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuale.


    Le società aderenti al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale soggette agli studi di settore, che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali, devono versare l'imposta sostitutiva. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del seguente codice tributo:
    • 1125    imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale e al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli artt. 128, 141 e 115, c. 11, del Tuir - art. 1, c. 49, legge 244/07


    I soggetti Ires soggetti agli studi di settore, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che applicano gli Ias (art. 15, commi 1 - 9, Dl n. 185/2008), devono versare le imposte individuate dai seguenti codici tributo:
    • 1817    imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze Ias/Ifrs (art. 15, c. 4, Dl n. 185/2008)
    • 1818    imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze Ias/Ifrs (art. 15, c. 5, Dl n. 185/2008)
    • 1819    imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, commi 5 e 6, Dlgs n. 38/2005)
    • 1820    imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, c. 2, Dlgs n. 38/2005)

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