Scadenziario

  • mercoledì 18 luglio 2012

    Ravvedimento - Versamenti

    ravvedimento Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 18 giugno 2012 da parte dei contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.
    Il versamento delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3% va effettuato utilizzando il modello F24 telematico (titolari di partita Iva) ovvero anche con modello F24 presso banche, agenzie postali, concessionari (non titolari di partita Iva).
    N.B. I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo. Questi i codici tributo da indicare:
    • 8901     sanzione pecuniaria Irpef
    • 1989     interessi sul ravvedimento - Irpef
    • 8902     sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
    • 1994     interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale
    • 8926     sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
    • 1998     interessi sul ravvedimento - Addizionale comunale - Autotassazione
    • 8904     sanzione pecuniaria Iva
    • 1991     interessi sul ravvedimento – Iva
    • 8918     sanzione pecuniaria Ires
    • 1990     interessi sul ravvedimento – Ires
    • 8907     sanzione pecuniaria Irap
    • 1993     interessi sul ravvedimento – Irap
    • 8906     sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
  • mercoledì 18 luglio 2012

    Unico e Irap 2012 Società di persone - Versamenti

    Ultimo giorno a disposizione di società di persone ed enti equiparati non soggetti agli studi di settore per versare, in unica soluzione o come prima rata, le imposte risultanti dalle dichiarazioni Unico e Irap 2012, con la maggiorazione dello 0,40%, e il saldo dell'Iva relativa al 2011 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2012 - 16/6/2012, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
    Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. Questi i codici tributo da indicare:
    • 3800    Irap - saldo
    • 3812    Irap acconto - prima rata
    • 6099    versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • 1832    imposta sostitutiva dovuta dai partecipanti a fondi immobiliari chiusi che al 31/12/2010 detenevano una quota superiore al 5%

  • mercoledì 18 luglio 2012

    Unico e Irap 2012 Soggetti Ires - Versamenti

    Ultimo giorno utile per i soggetti Ires, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, non soggetti agli studi di settore, per versare, in unica soluzione o come prima rata, le imposte risultanti dai modelli Unico e Irap 2012 con la maggiorazione dello 0,40% e del saldo Iva relativo al 2011 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2012 - 16/6/2012, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione dei seguenti codici tributo:
    • 2003    Ires - saldo
    • 2001    Ires acconto - prima rata
    • 2004    addizionale all'Ires - acconto prima rata ("tassa etica")
    • 2006    addizionale all'Ires - saldo ("tassa etica")
    • 2010    addizionale Ires 6,5% settore petrolifero e gas - acconto prima rata (art. 81, c. 16-18, Dl n. 112/2008)
    • 2012    addizionale Ires 6,5% settore petrolifero e gas - saldo (art. 81, c. 16-18, Dl n. 112/2008)
    • 2013    addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - acconto prima rata (art. 3, c. 2, legge n. 7/2009)
    • 2015    addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - saldo (art. 3, c. 2, legge n. 7/2009)
    • 2018     maggiorazione Ires società di comodo – acconto prima rata
    • 2019     maggiorazione Ires società di comodo – acconto seconda rata o in un'unica soluzione
    • 2020     maggiorazione Ires società di comodo – saldo
    • 1126    imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 1, c. 46-47, legge 244/2007) - maggiori valori immobilizzazioni materiali e immateriali 
    • 1821    imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori attività immateriali
    • 1822    imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori altre attività immateriali
    • 1823    imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori crediti
    • 1832    imposta sostitutiva dovuta dai partecipanti a fondi immobiliari chiusi che al 31/12/2010 detenevano una quota superiore al 5%
    • 3800    Irap - saldo
    • 3812    Irap acconto - prima rata
    • 6099    versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale


  • mercoledì 18 luglio 2012

    Riallineamento - Imposta sostitutiva

    conteggi
    I contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC, non soggetti agli studi di settore, devono  versare la rata della relativa imposta sostitutiva, con la maggiorazione dello 0,40%.Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del seguente codice tributo:
    • 1123    imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi art. 109, c. 4, lett. b) del Tuir - art. 1, c. 48, legge 244/07
    N. B.: L'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali: sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuale


    Le società aderenti al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali, non soggette agli studi di settore, devono versare la relativa imposta sostitutiva, con la maggiorazione dello 0,40%. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del seguente codice tributo:
    • 1125    imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale e al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli artt. 128, 141 e 115, c. 11, del Tuir - art. 1, c. 49, legge 244/07

    I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli Ias/Ifrs, non soggetti agli studi di settore, devono versare, con la maggiorazione dello 0,40%, le imposte individuate dai seguenti codici tributo:
    • 1817    imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze Ias/Ifrs (art. 15, c. 4, Dl n. 185/2008)
    • 1818    imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze Ias/Ifrs - (art. 15, c. 5, Dl n. 185/2008)
    • 1819    imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, commi 5 e 6, Dlgs n. 38/2005)
    • 1820    imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, c. 2, Dlgs n. 38/2005)
  • mercoledì 18 luglio 2012

    SIIQ - Imposta sostitutiva

    casetta di euroLe società di investimento immobiliare quotate (Siiq), con esercizio coincidente con l'anno solare, non soggette agli studi di settore, devono versare la rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione, con la maggiorazione dello 0,40%. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale.
    Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione dei seguenti codici tributo:
    • 1120    imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap, relativa alle SIIQ e alle SIINQ - art. 1, comma 126, legge n. 296/06
    • 1121    imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sui conferimenti nelle SIIQ e fondi immobiliari - art. 1, commi 137 e 140, legge n. 296/06
  • mercoledì 18 luglio 2012

    Plusvalenze - Versamento

    metalli preziosiUltimo giorno utile per le imprese e gli enti equiparati, non soggetti agli studi di settore, per versare, con la maggiorazione dello 0,40%, l'imposta sostitutiva nella misura pari al 6%, entro l'importo massimo di 300 milioni di euro, sulle plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale.
    Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
    • 1830  imposta sostitutiva sulle plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale - Saldo

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