Scadenziario

Rivalutazione partecipazioni e terreni - Versamento

Coloro che hanno deciso di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2011 devono versare, in unica soluzione o come prima rata, l'imposta sostitutiva determinata in base al valore risultante dalla perizia giurata di stima.
In caso di pagamento rateale, sulle altre due quote (da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2013 ed entro il 30 giugno 2014) sono dovuti gli interessi del 3% annuo da versare insieme a ciascunarata.
In entrambi i casi, il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico per i titolari di partita Iva, ovvero con modello F24 presso banche, agenzie postali, concessionari, o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.
Questi i codici tributo da indicare:
  • 8055    imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
  • 8056    imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

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