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Vantaggi in futuro e svantaggi immediati per l’IRAP

  • di Luigi Mondardini

    Nel 2014 le imprese subiranno una generalizzata penalizzazione derivante dal ripristino dell'aliquota 3,9 per cento.

    L'aumento di aliquota , per effetto della abrogazione della riduzione del 10% disposta dal Dl 66/14,  ha effetto già dall'esercizio attualmente in corso, mentre l'attenuazione della base imponibile per i contribuenti con dipendenti a tempo indeterminato è rinviata al 2015.
     
    Per il 2015 sono previsti infatti  benefici significativi per chi ha una elevata incidenza del costo dei dipendenti a tempo indeterminato.
     
    Diventa integrale la deduzione del costo del lavoro, ma solo per i dipendenti assunti a tempo indeterminato. 
     
    Il bonus più elevato, nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema, spetterà a chi impiega lavoratori (indeterminati) maschi e over 35, che attualmente usufruiscono di deduzioni assai più modeste rispetto alla manodopera femminile e ai giovani fino a 35 anni.
     
    Le imprese con lavoratori  a tempo determinato, co.co.co. e occasionali, non beneficeranno invece degli sconti.
     
    Nei contratti a termine o parasubordinati, il mantenimento, anche nel 2015, del precedente regime di indeducibilità (tranne che per i premi Inail) comporterà, se i contratti non verranno stabilizzati, che si dovrà continuare a versare Irap - con la maggiore aliquota del 3,9% - anche sulla componente lavoro.
     
    Peggiora la situazione delle società senza personale e con un forte peso di oneri finanziari.
    Si pensi a quelle del settore immobiliare, le quali, anche se in perdita finale, hanno un risultato operativo positivo a seguito della capitalizzazione degli interessi sul valore delle rimanenze, interessi che però non si possono dedurre dal reddito regionale. Per queste imprese, l'Irap crescerà rispetto al precedente regime sia nel 2014 che negli anni successivi.
     
    Per il 2014, la legge fa comunque salvi gli effetti dei minori versamenti in acconto eseguiti a giugno o che saranno pagati a novembre  in base alla aliquota 3,5%, utilizzando il metodo previsionale, come previsto dall'articolo 2, comma 2, del Dl 66/14.
     

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