Riconosciuta una deduzione fino a 15.000 Euro del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato.
Spetta a tutti i soggetti passivi IRAP ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici; in particolare:
- imprese individuali; lavoratori autonomi sia in forma individuale che associata; società di persone (snc, sas) incluse le società semplici; società di capitali (srl, spa, sapa, cooperative, mutue assicurazioni, ecc.) ed enti commerciali; produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli in regime di esonero (volume d’affari annuo non superiore a € 7.000);enti non commerciali; società ed enti non residenti.
Occorre che si verifichi un incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo di imposta precedente.
L’ammontare della deduzione spetta fino ad € 15.000,00 per ciascun nuovo dipendente assunto.
E’ limitata all’incremento complessivo del costo del personale ( voce B.9 e B.14 del Conto economico) per il periodo di imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i due successivi.
Per fruire della deduzione devono sussistere alcune condizioni:
- nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- alla fine del periodo d’imposta in cui sono effettuate le nuove assunzioni o eventuali trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, deve risultare incrementato il numero dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero medio dei lavoratori con medesimo contratto relativo al periodo d’imposta precedente.
La deduzione spetta per ciascun nuovo lavoratore assunto per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d’imposta, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego.
La deduzione viene meno se, nei periodi d’imposta successivi a quello in cui è avvenuta l’assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo d’imposta di assunzione.
Si ricorda che la deduzione per incremento occupazionale è cumulabile con la deduzione c.d. cuneo fiscale.