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Spesometro: il nuovo modello

  • di Luigi Mondardini

    Nella giornata di Ieri 10 ottobre 2013 l’Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito web il nuovo modello ministeriale che contempla l’inserimento dei dati di diverse comunicazioni .

    Si tratta dello spesometro ordinario, le comunicazioni periodiche black list, la comunicazione degli acquisti da operatori sammarinesi, la comunicazione degli acquisti da parte di privati extra-UE in contanti fino a 15.000 euro e la comunicazione da parte degli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo.

    Il modello definitivo, con le relative specifiche tecniche e le istruzioni è stato aggiornato recependo le osservazioni delle associazioni di categoria e degli operatori economici.

    Per le comunicazioni relative alle operazioni black list e agli acquisti da San Marino, effettuate fino al 31 dicembre 2013, accogliendo le richieste degli operatori economici ,è consentito utilizzare in alternativa al nuovo modello le precedenti modalità di comunicazione.

    Il provvedimento n.94908 del 2 agosto 2013 ha  definito le modalità tecniche e i termini relativi alla comunicazione delle operazioni rilevanti effettuate a partire dal 2012.

    Operazioni effettuate dal 01/01/2012 - L’obbligo di comunicazione riguarda:

     

    • le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c’è obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo
    • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo unitario dell’operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva
    • le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.
       
    • L’emissione della fattura, in sostituzione di altri documenti fiscali, determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione, a prescindere dal suo importo. In deroga a questa regola, per ragioni di semplificazione, ai soggetti che esercitano commercio al minuto e attività assimilate e alle agenzie di viaggi e turismo, è consentito, per le operazioni attive relative al 2012 e al 2013, la comunicazione di quelle per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a tremilaseicento euro, Iva compresa.

     

    Esclusioni - Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le importazioni, le esportazioni indicate all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del Dr 633/1972, le operazioni intracomunitarie, quelle che costituiscono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria e le operazioni di importo pari o superiore a tremilaseicento euro, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

    Dalla comunicazione dei dati relativi ai precedenti punti 1 e 2 sono esonerati i contribuenti che si avvalgono del regime dei nuovi minimi .

    Quando inviare la comunicazione - La comunicazione – telematica - può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata. L’opzione è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.
    Tuttavia, l’opzione dell’invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa ad acquisti da operatori economici sammarinesi, acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli, acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.

    Termini .Per il 2012, i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile trasmettono la comunicazione entro il 12 novembre 2013; per gli altri, il termine è il 21 novembre 2013.

    A regime, a partire quindi dalle comunicazioni relative al 2013, i termini sono il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, per i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile; il 20 aprile, per gli altri.

     

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