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Spesometro alleggerito per commercianti al minuto e agenzie di viaggio

  • di Luigi Mondardini

    Prorogata dall’Agenzia delle Entrate la possibilità di escludere tutte le fatture di importo inferiore a 3.000 euro al netto dell’IVA.

    A pochi   dalla scadenza del termine per l’invio dello spesometro da parte degli operatori in regime mensile, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato  un  Provvedimento che semplifica l’adempimento per i  commercianti al minuto e le agenzie di viaggio, nonché per le Amministrazioni pubbliche.
     
    Di fatto si prorogano anche per il 2014 le norme più favorevoli che erano già state previste per le annualità precedenti per queste due categorie di soggetti.
     
    Per commercianti al minuto e  agenzie di viaggio, si prevede che  siano escluse  dalla comunicazione le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA. 
     
    Si ricorda che la comunicazione è obbligatoria a prescindere dall’importo, se per l’operazione sottostante è previsto l’obbligo di emissione della fattura; diversamente, essa risulta obbligatoria solo se l’importo è almeno pari a 3.600 euro al lordo dell’IVA.
     
    Il Provvedimento del 2 agosto 2013 aveva poi modificato tale principio, prevedendo che ciò che rilevava non era l’obbligo di emissione della fattura, bensì il fatto che la fattura fosse materialmente emessa.
     
    Per le annualità 2012 e 2013 era stato previsto  che i commercianti al minuto e i soggetti equiparati (art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio (art. 74-ter del DPR 633/72) potessero comunque non segnalare nello spesometro le operazioni, documentate da fattura, di importo inferiore a 3.600 euro.
     
    Il Provvedimento correttivo del 31 marzo 2015 non fa altro che prorogare tale regime derogatorio anche per il 2014. 
     
    Si segnala che , mentre per il 2012 e per il 2013 l’esonero valeva se l’operazione fatturata era inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’IVA, per il 2014 è previsto che esso valga se l’operazione è inferiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA; ciò significa che, se ad esempio l’aliquota IVA dell’operazione è pari al 22%, compete l’esonero se il corrispettivo complessivo è pari a 3.611,20 Euro,  importo ottenuto applicando all’imponibile di 2.960 euro l’aliquota del 22%.
     
     

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