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Spese sanitarie: circolare N. 17/E in materia di detraibilità

  • di Luigi Mondardini

    I chiarimenti della circolare riguardano alcune questioni controverse sulla detraibilità di alcuni oneri.

    Detraibilità spese masso fisioterapista
    Riguardo alla detrazione ai fini dell’IRPEF è  stato chiarito che le spese sostenute per le prestazioni rese dal fisioterapista, al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel DM 29 marzo 2001, sono ammesse alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, anche senza una specifica prescrizione medica. 
     
    Considerata l’equipollenza del diploma di massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, al titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di fisioterapista, si ritiene che le prestazioni rese dai massofisioterapisti in possesso del suddetto diploma possano essere ammesse in detrazione dall’IRPEF ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR anche senza una specifica prescrizione medica.
     
    Ai fini della detrazione, nel documento di certificazione del corrispettivo il massofisioterapista dovrà attestare il possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999, nonché descrivere la prestazione resa.
     
    Detraibilità spese per odontoiatra
    L'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR stabilisce che dall'imposta lorda è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie, per la parte che eccede euro 129,11, costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
     
    Per beneficiare della detrazione occorre essere in possesso della documentazione  che qualifichi la spesa sostenuta, in modo che possa essere ricondotta a quelle previste dalla disposizione richiamata. 
     
    In particolare, fermo restando il rispetto degli obblighi stabiliti dall’art 21 del DPR n. 633 del 1972 a fini IVA in ordine al contenuto della fattura, si ritiene che, per non penalizzare il contribuente in buona fede, sia sufficiente al fine del riconoscimento della detrazione in esame che dalla descrizione nella fattura della prestazione resa si evinca in modo univoco la natura “sanitaria” della prestazione stessa, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.
     
    L’indicazione riportata nella fattura di “ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche” consente, al ricorrere degli altri requisiti, di fruire della detrazione di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR.
    Qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito, il contribuente dovrà necessariamente rivolgersi al professionista che ha emesso la fattura chiedendo l’integrazione della stessa.
     
    Detraibilità spese per crioconservazione.
    In merito all’individuazione delle spese sanitarie detraibili, occorre fare riferimento, come più volte ribadito, ai provvedimenti del Ministero della Salute che contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche.
     
    Per quanto riguarda la crioconservazione degli ovociti, la disciplina di riferimento è recata dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, istituita al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana.
     
    In merito alla possibilità di ricondurre nell’ambito dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR le spese sostenute per la crioconservazione degli ovociti, il Ministero della Salute, interpellato sul punto, ha precisato che la prestazione di crioconservazione degli ovociti effettuata nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita ha finalità sia di cura che di prevenzione per la tutela della salute della donna. 
     
    Il trattamento di crioconservazione degli ovociti deve essere effettuato solo nelle strutture autorizzate per la procreazione medicalmente assistita, iscritte nell’apposito registro nazionale istituito presso l’Istituto superiore di sanità.
     
    Sulla base del parere fornito dal Ministero della Salute, si ritiene che le spese per prestazioni di crioconservazione di ovociti rientrino tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.
     
    Per poter fruire della detrazione è necessario che dalla fattura del centro presso cui è eseguita la prestazione sanitaria, rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita, risulti la descrizione della prestazione stessa.
     

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