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Frequenza di scuole private : maggiori detrazioni IRPEF

  • di Luigi Mondardini

    Istituti paritari: spesa detraibile di 400 euro per alunno o studente

    Due importanti novità contenute nella L. 13 luglio 2015 n. 107, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (c.d. “buona scuola”), entrata in vigore lo scorso 16 luglio:
     
    - la  frequenza delle scuole statali o paritarie consente una detrazione IRPEF del 19% su un importo massimo di 400 euro per alunno o studente.
    - Inoltre, tale detrazione si estende alla frequenza delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie. 
     
    Per effetto della nuova lett. e-bis) dell’art. 15, comma 1 del TUIR, la detrazione IRPEF del 19% si applica infatti in relazione alle spese per la frequenza: delle scuole dell’infanzia (ex asili);  del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie); delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori).
     
    La nuova disciplina si applica sia alle scuole statali, che alle scuole paritarie private e degli enti locali, appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della L. 10 marzo 2000 n. 62.
     
    Diventano quindi detraibili anche le spese per la frequenza delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie.
     
    La nuova detrazione del 19% si applica su un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente; la detrazione massima è quindi pari a 76 euro (19% di 400).
     
    Con riferimento alle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, le cui spese di frequenza erano già detraibili, viene meno il precedente limite secondo cui la spesa detraibile non poteva superare quella prevista per gli istituti statali.
     
    Diventa pertanto applicabile, per tutti, solo il nuovo tetto di 400 euro, che, in pratica, per effetto degli esoneri previsti per gli istituti statali, agevola le scuole paritarie. 
     
    Viene inoltre espressamente stabilito che:
    - in relazione alle erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa, rimane ferma la detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell’art. 15, comma 1 lett. i-octies) del TUIR, per la quale non sono previsti limiti di importo;
    - le detrazioni IRPEF del 19%, ai sensi della suddetta lett. i-octies) e della nuova lett. e-bis), non sono cumulabili.
     
    In relazione alla nuova disciplina della detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica non è stata però prevista una specifica decorrenza; non è quindi chiaro se si applichi a decorrere dalle spese sostenute:
     
    - dal 16 luglio 2015, data di entrata in vigore della L. n. 107/2015;
    - oppure per la frequenza dell’anno scolastico 2015/2016;
    - oppure dal 1° gennaio 2015, in base al principio dell’“unitarietà del periodo d’imposta”.
     
    Ai sensi della riformulata lett. e) dell’art. 15, comma 1 del TUIR, rimane invece ferma la detrazione IRPEF del 19% in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali. Tali spese continuano ad essere detraibili anche se sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. figli).
     
    Resta altresì ferma la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido (pubblici o privati) da parte dei figli, su un importo massimo di 632 euro per ogni figlio (art. 1 comma 335 della L. n. 266/2005).
     

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