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Detraibilità dei dispositivi medici

  • di Luigi Mondardini

    Oltre ai farmaci è possibile detrarre anche la spesa sostenuta per i dispositivi medici.

    Il  D.Lgs. n. 46 del 24 febbraio 1997 definisce  dispositivo medico “qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell’uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico.”
     
    L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 20/E  del 13 maggio 2011, ha precisato che non esiste un elenco dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare; tuttavia il  Ministero della salute ha fornito un elenco non esaustivo dei Dispositivi Medici (MD) e dei Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune.
     
    Ricordiamo i principali di uso più frequente: 
    - lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi, montature per lenti correttive dei difetti visivi, occhiali premontati per presbiopia;
    - apparecchi acustici;
    - cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate, siringhe, termometri
    - apparecchio per aerosol, apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa, penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia;
    - pannoloni per incontinenza, prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.)
    - ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)
    - lenti a contatto, soluzioni per lenti a contatto
    - prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)
    - materassi ortopedici e materassi antidecubito.
     
    Tra i dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) sono compresi:
    - contenitori campioni (urine, feci)
    - test di gravidanza, test di ovulazione, test menopausa
    - strisce/strumenti per la determinazione del glucosio, strisce/strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL, strisce/strumenti per la determinazione dei trigliceridi, test autodiagnostici per le intolleranze alimentari, test autodiagnosi prostata PSA, test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR), test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci, test autodiagnosi per la celiachia.
     
    Per ottenere la detrazione del 19% sulla spesa sostenuta non è sufficiente che sullo scontrino fiscale sia riportata la generica dicitura “dispositivo medico”.
    Il contribuente, infatti, ha diritto alla detrazione per i dispositivi medici se dallo scontrino o dalla fattura risulta il soggetto che ha sostenuto la spesa  e la  chiara descrizione del dispositivo medico, che deve essere obbligatoriamente contrassegnato dalla marcatura CE da parte del produttore.
     
    I documenti per avere la detrazione sono quindi lo scontrino o fattura (con le specifiche menzionate in precedenza) e  la  documentazione dalla quale si possa verificare che il prodotto acquistato riporta la marcatura CE (e che sia quindi conforme a quanto stabilito dalle direttive europee).
     
    Inoltre se  il prodotto acquistato è incluso nell’elenco dei dispositivi medici fornito dal Ministero della Salute, riportato nella circolare n. 20/E  del 13 maggio 2011,  non è necessario che il contribuente si faccia carico di verificare che il prodotto rientri nella definizione dei dispositivi medici detraibili. Il contribuente, quindi, dovrà solo conservare, per ciascuna tipologia di prodotto, la documentazione dalla quale risolti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE. 
     
    Se invece il prodotto non è incluso nella lista messa a disposizione dal Ministero occorre la documentazione dalla quale si possa evincere che il prodotto acquistato risponde alla definizione di dispositivo medico contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92, n. 46/97, n. 332/00).
     
     
     
     

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