La recente Circolare 11/E del 21 maggio 2014 distingue tra mutui per l'acquisto dell'abitazione principale da quelli per la costruzione.
Viene infatti precisato un diverso trattamento tra gli interessi passivi su mutui per l’acquisto dell’abitazione principale e interessi passivi sui mutui per la costruzione dell’abitazione principale; mentre in caso di mutuo cointestato a entrambi i coniugi per l’acquisto dell’abitazione principale, qualora un coniuge sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote, la stessa disposizione non è ammesa ai mutui contratti per la costruzione dell’abitazione principale.
In effetti non tutti gli oneri sostenuti nell’interesse di familiari fiscalmente a carico danno diritto alla detrazione d’imposta; le spese per le quali spetta una detrazione d’imposta anche se sostenute per familiari fiscalmente a carico sono infatti esclusivamente quelle specificate vale a dire le spese sanitarie, anche per portatori di handicap, le spese per veicoli adattati per portatori di handicap , le spese per l’acquisto di cani guida ,le assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, l’invalidità e la non autosufficienza , le spese di istruzione, le spese per addetti all’assistenza personale , le spese per attività sportive praticate dai ragazzi, le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede,i contributi per il riscatto della laurea relativi al familiare che non ha iniziato l’attività lavorativa e non risulta iscritto alla previdenza obbligatoria, le spese per frequenza asili nido.
In tutti gli altri casi invece non è possibile fruire della detrazione.
Soltanto con specifico riferimento agli interessi sui mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale è espressamente previsto che, nel caso in cui il mutuo è cointestato al coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.
Ciò non si estende a qualsiasi ipotesi in cui un familiare a carico abbia contratto un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale. Se infatti il mutuo risulta intestato al figlio a carico, il genitore non potrà indicare nella sua dichiarazione le spese sostenute.