Le persone fisiche titolari di partita Iva e le società di persone ed enti equiparati, che esercitano attività per le quali
sono stati approvati gli studi di settore o che partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, che si sono avvalsi della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (6 luglio) maggiorando dello 0,40% l'intero importo dovuto, devono pagare la
terza rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Unico e Irap 2016, e del saldo Iva 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2016 - 16/6/2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,60%.
I contribuenti che hanno effettuato il primo versamento entro il 6 luglio, devono invece versare la
quinta rata, con applicazione degli interessi nella misura dell'1,1%.
Si tratta della
quinta rata, con applicazione però degli interessi nella misura dell'1,32%, anche per le persone fisiche titolari di partita Iva e le società di persone ed enti equiparati, che esercitano attività per le quali
non sono stati elaborati gli studi di settore e che non partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, e che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 16 giugno.
Per coloro che, avvalendosi della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, hanno effettuato il primo versamento entro il 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, si tratta della
quarta rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,97%
.
Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di
internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato, indicando i seguenti codici tributo:
- 4001 Irpef – saldo
- 4003 addizionale all’Irpef – acconto prima rata (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 - "tassa etica")
- 4005 addizionale all’Irpef – saldo (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 – “tassa etica”)
- 4033 Irpef acconto - prima rata
- 1840 imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - acconto prima rata
- 1842 imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - saldo
- 3800 Irap - saldo
- 3812 Irap acconto - prima rata
- 3801 addizionale regionale all'Irpef
- 3843 addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto
- 3844 addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo
- 1683 contributo di solidarietà
- 1793 imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" - acconto prima rata (art. 27, Dl n. 98/2011)
- 1795 imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" - saldo
- 1790 imposta sostitutiva sul regime forfetario - acconto prima rata
- 1792 imposta sostitutiva sul regime forfetario - saldo
- 4041 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – saldo
- 4044 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – acconto prima rata
- 4043 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – saldo
- 4047 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – acconto prima rata
- 4200 acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
- 1100 imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
- 6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
- 6494 studi di settore - adeguamento Iva
- 4726 studi di settore - maggiorazione 3% adeguamento
- 1668 interessi per pagamento dilazionato - imposte erariali
- 3805 interessi per pagamento dilazionato - tributi regionali
- 3857 interessi per pagamento dilazionato - tributi locali.