Scadenziario

  • lunedì 18 giugno 2012

    Imu - Versamento

    Ultimo giorno utile per i proprietari o altri titolari di diritti reali su beni immobili per effettuare il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (Imu). Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 presso banche, agenzie postali e concessionari.Questi i codici tributo da indicare:
    • 3912          Imu su abitazione principale e relative pertinenze
    • 3913          Imu per fabbricati rurali ad uso strumentale
    • 3914          Imu per terreni - Comune
    • 3915          Imu per terreni - Stato
    • 3916          Imu per le aree fabbricabili - Comune
    • 3917          Imu per le aree fabbricabili - Stato
    • 3918          Imu per gli altri fabbricati - Comune
    • 3919          Imu per gli altri fabbricati - Stato

    (vedi articolo “Imposta municipale immobili. La sintesi sulle abitazioni”)
  • lunedì 18 giugno 2012

    Unico e Irap 2012 Persone Fisiche - Versamenti

    ATTENZIONE: La scadenza è stata differita al 9 luglio 2012 dal Dpcm del 6 giugno per tutte le persone fisiche e per le società di persone e gli enti equiparati non soggetti agli studi di settore.

    Ultimo giorno utile
    a disposizione delle persone fisiche e delle società di persone per provvedere al versamento, in un'unica soluzione o come prima rata, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Unico e Irap 2012, senza alcuna maggiorazione, e del saldo Iva relativo al 2011 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2012 - 16/6/2012.Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l'F24 presso banche, agenzie postali e concessionari. Questi i codici tributo da indicare:
    • 4001    Irpef – saldo
    • 4003    addizionale all’Irpef – acconto prima rata (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 - "tassa etica") 
    • 4005    addizionale all’Irpef – saldo (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 - "tassa etica")
    • 4033    Irpef acconto - prima rata
    • 3800    Irap - saldo
    • 3812    Irap acconto - prima rata
    • 3801    addizionale regionale all'Irpef
    • 3843    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto
    • 3844    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo
    • 1683    contributo di solidarietà
    • 4025    imposta sostitutiva dell'Irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ("forfettino")
    • 1793    imposta sostitutiva per i "nuovi" minimi - acconto prima rata (art. 27, Dl n. 98/2011)
    • 1800    imposta sostitutiva per i "vecchi" minimi (art. 1, commi da 96 a 117, legge n. 244/2007)
    • 4200    acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
    • 1100    imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
    • 6099    versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • 6494    studi di settore - adeguamento Iva
    • 4726    studi di settore - maggiorazione 3% adeguamento
    • 1832    imposta sostitutiva dovuta dai partecipanti a fondi immboliari chiusi che al 31/12/2010 detenevano una quota superiore al 5%
    • 1133    imposta sostitutiva per l'affrancamento dei valori degli strumenti finanziari posseduti al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale alla data del 31/12/2011
  • lunedì 18 giugno 2012

    Cedolare secca - Versamento


    ATTENZIONE: La scadenza è stata differita al 9 luglio 2012 dal Dpcm del 6 giugno

    Ultimo giorno utile
    per i locatori, persone fisiche, proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, per eseguire il versamento, in un'unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva, a titolo di saldo per il 2011 e di primo acconto per il 2012 (nella misura del 40% del 95% dell'importo pagato per il 2011). Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 presso banche, agenzie postali e concessionari. Questo il codice tributo da utilizzare:
    • 1840    Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonchè delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - acconto prima rata
    • 1842   Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonchè delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - saldo

    N.B.: Il versamento della prima rata di acconto è dovuto solo se l’importo complessivo è pari o superiore a 257,52 euro. La prima rata dell'acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell'Irpef.

    (vedi scheda “La cedolare secca: Chi, cosa, come, quando e perché”)
     
  • lunedì 18 giugno 2012

    Unico e Irap 2012 Soggetti Ires - Versamenti

    ATTENZIONE: La scadenza è stata differita al 9 luglio 2012 dal Dpcm del 6 giugno per i soggetti  che esercitano (o partecipano a società, associazioni e imprese che esercitano) attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di importo non superiore al limite stabilito per ciascuno studio.

    Ultimo giorno utile
    per i soggetti Ires, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per effettuare il versamento, in un'unica soluzione o come prima rata, delle imposte risultanti dai modelli Unico e Irap 2012 senza alcuna maggiorazione e del saldo Iva relativo al 2011 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2012 - 16/6/2012.Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione dei seguenti codici tributo:
    • 2003    Ires - saldo
    • 2001    Ires acconto - prima rata
    • 2004    addizionale all'Ires - acconto prima rata ("tassa etica")
    • 2006    addizionale all'Ires - saldo ("tassa etica")
    • 2010    addizionale Ires 6,5% settore petrolifero e gas - acconto prima rata (art. 81, c. 16-18, Dl n. 112/2008)
    • 2012    addizionale Ires 6,5% settore petrolifero e gas - saldo (art. 81, c. 16-18, Dl n. 112/2008)
    • 2013    addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - acconto prima rata (art. 3, c. 2, legge n. 7/2009)
    • 2015    addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - saldo (art. 3, c. 2, legge n. 7/2009)
    • 2018     maggiorazione Ires società di comodo – acconto prima rata
    • 2019     maggiorazione Ires società di comodo – acconto seconda rata o in un'unica soluzione
    • 2020     maggiorazione Ires società di comodo – saldo
    • 1126    imposta sostitutiva a seguito di oeprazioni straordinarie (art. 1, c. 46-47, legge 244/2007) - maggiori valori immobilizzazioni materiali e immateriali 
    • 1821    imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori attività immateriali
    • 1822    imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori altre attività immateriali
    • 1823    imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori crediti
    • 3800    Irap - saldo
    • 3812    Irap acconto - prima rata
    • 6099    versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • 6494    studi di settore - adeguamento Iva
    • 2118    studi di settore - maggiorazione 3% adeguamento
  • lunedì 18 giugno 2012

    Contribuenti Iva – Adempimenti

    logo ivaI contribuenti Iva devono provvedere al pagamento della quarta rata dell’Iva relativa al 2011 risultante dalla dichiarazione annuale con maggiorazione dello 0,33% mensile, a prescindere dal giorno di versamento, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione dei seguenti codici tributo:
    • 6099     versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • 1668     interessi pagamento dilazionato imposte erariali
     
    I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di maggio  (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di aprile) utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
    • 6005     versamento Iva mensile maggio
  • lunedì 18 giugno 2012

    Sostituti d'imposta - Versamento ritenute

    Logo Modello pagamento I sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese di maggio su redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 presso banche, agenzie postali e concessionari.Questi i codici tributo da indicare:
    • 1001    retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
    • 1002    emolumenti arretrati
    • 1004    redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
    • 1012    indennità per cessazione di rapporto di lavoro
    • 1024    proventi indicati sulle cambiali
    • 1025    obbligazioni e titoli similari
    • 1029    interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti
    • 1030    altri redditi di capitale diversi dai dividendi
    • 1031    redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi - Soggetti non residenti
    • 1032    proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari
    • 1033    addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options
    • 1038    provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rapporti di commercio
    • 1040    redditi di lavoro autonomo – compensi per l’esercizio di arti e professioni
    • 1045    contributi corrisposti a imprese da regioni, province, comuni e altri enti pubblici
    • 1046    premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza
    • 1047    premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni
    • 1048    altre vincite e premi
    • 1050    premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita
    • 1051    premi e contributi corrisposti dall’Unire e premi corrisposti dalla Fise
    • 1052    indennità di esproprio
    • 1054    addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options maturati in Sicilia e versata fuori regione
    • 1055    addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options maturati in Sardegna e versata fuori regione
    • 1056    addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione
    • 1058    plusvalenze cessioni a termine valute estere
    • 1059    addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options versati in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturati fuori dalle predette regioni
    • 1243    proventi corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti
    • 1245    proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti
    • 3802    addizionale regionale Irpef
    • 3847    addizionale comunale Irpef - Acconto
    • 3848    addizionale comunale Irpef - Saldo
    I sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a meno di quattro soggetti ed effettuano ritenute inferiori a 1.032,91 euro, devono provvedere al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno 2011 e delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia con indicazione del codice tributo 1040, mentre per il versamento di ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell'anno 2011 devono indicare il codice tributo 1038. Il versamento avviene utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 presso banche, agenzie postali e concessionari.

    I condomini in qualità di sostituto d’imposta devono versare le ritenute del 4% operate, nel mese di maggio, sugli importi corrisposti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) effettuate nell’esercizio di impresa. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo:
    • 1019    per le ritenute operate nei confronti di soggetti Irpef
    • 1020    per i soggetti Ires
    Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute operate su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita, stipulate entro il 31 dicembre 2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese di maggio. Nel modello F24 telematico deve essere indicato il codice tributo:
    • 1680    capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita
    I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) sono tenuti al versamento delle ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese di maggio. Nel modello F24 telematico devono essere indicati i seguenti codici tributo:
    • 1705    proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.R. in valori mobiliari di diritto estero
    • 1706    titoli atipici emessi da soggetti residenti
    • 1707    titoli atipici emessi da soggetti non residenti
    • 1061    ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'articolo 26-quinquies del Dpr 600/1973
  • lunedì 18 giugno 2012

    Sostituti d'imposta - Versamento sostitutiva su premi di produttività

    vignetta operaioI sostituti d’imposta devono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate, nel mese di maggio, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all’andamento economico delle imprese. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 presso banche, agenzie postali e concessionari. Questi i codici tributo da indicare:
    • 1053    imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente
    • 1604    imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione
    • 1904    imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione
    • 1905    imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Val d’Aosta e versata fuori regione
    • 1305    imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Val d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni.
  • lunedì 18 giugno 2012

    Amministrazioni pubbliche - Versamenti

    modello F24 enti pubblici Le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese di maggio. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24EP telematico.
    Questi i codici tributo da indicare:
    • 100E    ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati
    • 104E    ritenute su redditi da lavoro autonomo
     
    Le stesse Amministrazioni devono provvedere al versamento dell’acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese di maggio, utilizzando il modello F24EP telematico con indicazione del codice tributo:
    • 380E    Irap        
    Le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato anche ad ordinamento autonomo devono provvedere al versamento dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale Irpef trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese di maggio sia per quel che riguarda le operazioni di conguaglio di fine anno che per le operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24EP telematico. Questi i codici tributo da indicare:
    • 381E    addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta
    • 384E    addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – saldo
    • 385E    addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – acconto
  • lunedì 18 giugno 2012

    Banche e Poste - Versamento ritenute su bonifici per 36% e 55%

    Le banche e le Poste Italiane Spa devono provvedere al versamento della ritenuta del 4% eseguita sui bonifici effettuati, nel mese di maggio, all’esecutore dei lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica degli immobili che danno diritto a detrazioni d’imposta. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 1039.
  • lunedì 18 giugno 2012

    Soggetti che corrispondono pensioni – Versamenti

    I soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi gli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno e la rata relativa al canone Rai per conto dei pensionati che hanno presentato la richiesta di rateizzazione del canone entro il 15 novembre 2011.
    Gli enti pubblici, per effettuare il versamento, utilizzano il modello F24EP con modalità telematiche, con indicazione dei seguenti codici tributo:
    • 111E   Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
    • 393E   Canone Rai – Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica
    Gli altri soggetti che erogano pensioni eseguono il versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, con indicazione dei seguenti codici tributo:
    • 1013     Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
    • 3935    Canone Rai – Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica
  • lunedì 18 giugno 2012

    Riallineamento - Imposta sostitutiva

    conteggiATTENZIONE: La scadenza è stata differita al 9 luglio 2012 dal Dpcm del 6 giugno per tutte le persone fisiche e per i soggetti diversi cui si applicano gli studi di settore


    I contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del seguente codice tributo:
    • 1123    imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi art. 109, c. 4, lett. b) del Tuir - art. 1, c. 48, legge 244/07
    N. B.: L'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali: sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuale

    Le società aderenti al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del seguente codice tributo:
    • 1125    imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale e al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli artt. 128, 141 e 115, c. 11, del Tuir - art. 1, c. 49, legge 244/07
    I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli Ias (art. 15, commi 1 - 9, Dl n. 185/2008) devono provvedere al versamento delle imposte individuate dai seguenti codici tributo:
    • 1817    imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze Ias/Ifrs (art. 15, c. 4, Dl n. 185/2008)
    • 1818    imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze Ias/Ifrs - (art. 15, c. 5, Dl n. 185/2008)
    • 1819    imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, commi 5 e 6, Dlgs n. 38/2005)
    • 1820    imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, c. 2, Dlgs n. 38/2005)
  • lunedì 18 giugno 2012

    Consolidato nazionale - Comunicazione opzione

    tavolo riunioneI soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno deciso di optare per il consolidato nazionale, devono inviare telematicamente la comunicazione di opzione per tale regime di tassazione.
  • lunedì 18 giugno 2012

    Plusvalenze - Versamento

    metalli preziosiATTENZIONE: La scadenza è stata differita al 9 luglio 2012 dal Dpcm del 6 giugno per i soggetti cui si applicano gli studi di settore

    Ultimo giorno utile
    per le imprese e gli enti equiparati per effettuare il versamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva nella misura pari al 6%, entro l'importo massimo di 300 milioni di euro, sulle plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi  per uso non industriale.
    Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
    • 1830  imposta sostitutiva sulle plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale - Saldo
  • lunedì 18 giugno 2012

    SIIQ - Imposta sostitutiva

    casetta di euroATTENZIONE: La scadenza è stata differita al 9 luglio 2012 dal Dpcm del 6 giugno per i soggetti  che esercitano (o partecipano a società, associazioni e imprese che esercitano) attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di importo non superiore al limite stabilito per ciascuno studio.

    Le società di investimento immobiliare quotate (Siiq), con esercizio coincidente con l'anno solare devono operare il versamento della rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale.
    Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione dei seguenti codici tributo:
    • 1120    imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap, relativa alle SIIQ e alle SIINQ - art. 1, comma 126, legge n. 296/06
    • 1121    imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sui conferimenti nelle SIIQ e fondi immobiliari - art. 1, commi 137 e 140, legge n. 296/06
  • lunedì 18 giugno 2012

    Fondi immobiliari chiusi - Versamenti

    Le società di gestione del risparmio (SGR) e gli intermediari depositari delle quote di partecipazione a fondi immobiliari chiusi devono provvedere al versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5% del valore medio delle quote possedute nel periodo d’imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d’imposta 2010, dai partecipanti che detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5%. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
    • 1833          imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all’art. 32, comma 4-bis del Dl 78/2010 – Sgr/Intermediario
  • lunedì 18 giugno 2012

    Intermediari autorizzati - Versamento imposta sostitutiva

    Banche, SIM e altri intermediari autorizzati sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva applicata nel mese di aprile sulle plusvalenze (regime del risparmio amministrato) utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
    1102     plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari
     
    Banche, SIM e altri intermediari autorizzati sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato (regime del risparmio gestito), in caso di revoca del mandato di gestione nel mese di aprile.
    Va utilizzato il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
    • 1103     imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale
    Istituti di credito e altri intermediari sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva risultante dal “conto unico” relativo al mese di maggio, sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche, S.p.A. quotate ed Enti pubblici.
    Banche, SIM e altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa versano l'imposta sostitutiva, risultante dal "conto unico" relativo al mese di maggio, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa.
    Va utilizzato il modello F24 telematico, con indicazione del codice tributo:
    • 1239     intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari
  • lunedì 18 giugno 2012

    Imposta sugli intrattenimenti - Versamento

    palcoscenicoI soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di maggio, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.

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