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Il nuovo redditometro: l’iter da seguire

  • di Luigi Mondardini

    L’applicazione del nuovo redditometro è fissata a partire dal 2009 ed è esclusa la possibilità di applicare il nuovo strumento agli anni precedenti.

    La Circolare n. 24/E afferma che verranno in primo luogo prese in considerazione le  posizioni a maggior rischio di evasione e a tal fine sarà considerata l’entità dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito ricostruito sinteticamente sulla base delle “spese certe” e delle “spese per elementi certi”.

    In fase di “selezione” non verranno considerate le  spese per beni di uso corrente che fanno riferimento alla spesa media risultante dall’indagine annuale ISTAT sui consumi delle famiglie. Sempre in fase di selezione si terrà conto del reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, per evitare il controllo nei confronti di soggetti le cui spese, seppur non coerenti  rispetto al proprio reddito, sono giustificate rispetto al reddito familiare.

    Messa a punto l’attività di selezione si procederà all’invio del questionario ai contribuenti a cui viene concesso un termine minimo di tempo (15 giorni dalla notifica) per rispondere all’Ufficio; su richiesta del contribuente l’Ufficio può concedere un differimento del termine di risposta.

    Occorre fare attenzione e non sottovalutare il questionario: infatti  sulla mancata  risposta al questionario, oltre all’applicazione di una  alla sanzione da € 258 a € 2.065, al contribuente  è preclusa la possibilità di utilizzare, nella successiva fase amministrativa e contenziosa, i dati, le notizie e gli elementi che non sono stati  sottoposti all’attenzione del fisco in questa prima fase.

    L’Ufficio che svolge l’accertamento sintetico deve quindi  invitare il contribuente al contraddittorio con lo scopo di acquisire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento. Nell’invito sono indicati gli elementi e le circostanze oggetto di indagine da parte dell’Ufficio; in tale contesto il contribuente può fornire chiarimenti sulle spese individuate e sul proprio reddito.

    Il contraddittorio avrà pertanto ad oggetto  le “spese certe, delle quali il contribuente può dimostrare l’errata imputazione o che i dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria sono errati,  la  “concreta disponibilità” dei beni e le caratteristiche degli stessi (spese per elementi certi), le spese per “investimenti” sostenute nell’anno, per i quali può essere fornita la prova di come sia stato finanziato l’acquisto e infine il “risparmio”, in relazione al quale il contribuente può fornire le informazioni in esito alla quota maturata  dell’anno.

    Qualora, in merito ai punti sopra evidenziati, il contribuente fornisca chiarimenti esaustivi  l’attività di controllo basata sulla ricostruzione sintetica del reddito si esaurisce nella prima fase del contraddittorio. Altrimenti entrano nel contraddittorio anche le “spese ISTAT” connesse al cluster familiare e territoriale di appartenenza del contribuente.

    L’Ufficio, in presenza di elementi di incoerenza, tenendo conto anche dell’entità dello scostamento potrebbe a questo punto anche scegliere di utilizzare strumenti istruttori più penetranti come ad  esempio le indagini finanziarie, oppure attivare richieste di dati e notizie presso altri soggetti.

    L’ufficio  deve in ogni caso attivare la procedura di accertamento con adesione e quindi  inviterà  il contribuente ad un nuovo  contraddittorio indicando  il maggior reddito accertabile, le maggiori imposte e la proposta di adesione.

    L’invito deve contenere i motivi che hanno originato la determinazione delle maggior imposte, facendo riferimento al contenuto dei verbali del precedente contraddittorio, alle argomentazioni del contribuente, nonché le osservazioni dell’Ufficio. L’invito può essere definito ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97 con la riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo.

    In mancanza di definizione dell’invito, la procedura di accertamento con adesione prosegue il suo normale iter e pertanto vengono effettuati ulteriori incontri.

    Si ricorda infine che il perfezionamento dell’accertamento con adesione consente, ai sensi dell’art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 218/97, di fruire della riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo.

        

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