Per quanto concerne il bonus Irpef, entrato in vigore lo scorso 24 aprile 2014, restano alcuni interrogativi.
L’ Agenzia delle Entrate è già intervenuta con la circolare n. 8/2014, tuttavia non è stato chiarito il caso in cui un lavoratore intrattenga un doppio rapporto di lavoro part-time; anche per quanto riguarda il recupero del credito di imposta da parte del sostituto non mancheranno le difficoltà operative.
Un punto da chiarire riguarda la gestione del bonus in presenza di un doppio rapporto di lavoro part-time. Se il reddito relativo a ciascun sostituto di imposta con cui si intrattiene un rapporto di lavoro è compreso nelle fasce reddituali previste dal decreto (8.000 euro e 26.000 euro) e al lavoratore viene addebitata l’imposta, i datori di lavoro devono riconoscere il bonus.
Il decreto specifica che i sostituti di imposta intervengano autonomamente ed in via automatica; quindi sussiste la possibilità che si applichi una doppia erogazione del bonus che ovviamente dovrà poi essere restituito dal percipiente in sede di conguaglio fiscale oppure di dichiarazione dei redditi. In alternativa si potrebbe prevedere una ripartizione del bonus fino ad una determinazione su base temporale dello stesso.
Ovviamente non sussiste alcun problema nel caso in cui il lavoratore intrattenga un solo rapporto part-time; in tal caso il bonus viene erogati per intero.
Altra questione attiene al recupero del credito, tenendo conto che la normativa prevede che credito anticipato in busta paga dal datore di lavoro può essere recuperato dalle ritenute fiscali , procedendo alla compensazione visto che si tratta di un credito d’imposta.
Qualora le ritenute fiscali non siano sufficienti a coprire il credito d’imposta, il datore di lavoro può recuperare la somma necessaria dai contributi previdenziali.
Successivamente, l’INPS recupera i contributi non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto di imposta.
Può accadere che le aziende che pagano gli stipendi all'inizio del mese successivo a quello di riferimento dovranno tenere conto di uno “sfasamento dei periodi” con problemi operativi, in relazione ai diversi principi applicati di competenza per l’INPS e di cassa per l’Erario, tenuto conto che la norma impone che si utilizzino “i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga”.