L’erogazione del bonus fiscale avverrà in maniera differenziata in base in base alla presenza o meno di un sostituto di imposta.
In presenza del sostituto di imposta , il bonus sarà percepito già fin dalle prossime buste paga di maggio o nel mese di giugno per problemi tecnici legati alla procedure di pagamento.
Per chi non ha sostituto d’imposta bisogna attendere la dichiarazione dei redditi 2015, come accadrà per i lavoratori domestici come specificato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/2014.
I lavoratori domestici, nonostante percepiscano un reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 49 del Tuir - quindi rientranti nell'articolo 1 del decreto in commento – non subiscono l'applicazione della ritenuta fiscale da parte del datore di lavoro.
L'art. 23 del D.P.R. 600/73 esclude il personale domestico dai soggetti che devono subire la ritenuta di acconto al momento della corresponsione degli emolumenti.
Dunque manca il sostituto di imposta e non è possibile applicare il meccanismo del bonus 80 Euro previsto nei casi in cui viceversa è presente.
L'’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/2014 ha quindi precisato che per i contribuenti le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, è concessa loro la possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014.
Il credito potrà essere utilizzarlo in compensazione ovvero richiederlo a rimborso. Tale facoltà è concessa anche ai contribuenti per i quali il credito in commento, spettante per l’anno d’imposta 2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta come nel caso in cui sia relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio.
Pertanto qualsiasi lavoratore senza sostituto d’imposta dovrà richiederle il bonus personalmente, fornendo ai Caf o ai professionisti incaricati di compilare ed elaborare la dichiarazione, tutti i dati necessari, in particolare il reddito percepito, anche da più sostituti, e il periodo di lavoro.
Si ricorda che il datore di lavoro domestico è tenuto per espressa previsione contrattuale a rilasciare al dipendente, oltre al cedolino paga, un’attestazione relativa all’importo annuo erogato, al lordo e al netto dei contributi previdenziali posti a carico del lavoratore.
In base all’importo così attestato, il lavoratore sarà in grado di determinare, innanzitutto se è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o se, essendo l’imposta totalmente assorbita dalle detrazioni spettanti, ne è esonerato. Anche in caso di esonero, la dichiarazione può peraltro essere presentata per far valere detrazioni, oneri e crediti spettanti.
Infine si precisa che l'articolo 51-bis del D.L. n. 69 del 2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e di alcuni altri redditi assimilati, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione modello 730 “situazioni particolari”, a un CAF o a un professionista abilitato. La somma potrà essere compensata con eventuali imposte a debito oppure richiesta a rimborso.