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Bonus 80 Euro: riepilogo

  • di Luigi Mondardini

    Con la busta paga di maggio 2014 viene riconosciuto un bonus Irpef di 80 Euro.

    Complessivamente  viene riconosciuto  per il 2014, un credito Irpef di 640 euro ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, purché  abbiano un reddito complessivo 2014 non superiore a 24.000 euro.
    Nel caso in cui venga superato il predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
     
    Il credito scatta solo se l'Irpef lorda è di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti; conseguentemente non è dovuto fino a 8.000 Euro per in capienza di imposta (le detrazioni per lavoro dipendente superano l’Irpef dovuta).
    Per la fascia di reddito compresa tra 24.000 Euro e 26.000, il bonus va ragguagliato secondo il presente calcolo: ( 26.000 meno Reddito complessivo) x 640 / 2.000.
     
    Con la Circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni per l'applicazione del credito e, con la Risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014, ha istituito il codice tributo ("1665") che consentirà ai sostituti d'imposta di recuperare in compensazione le somme erogate a titolo di bonus Irpef. 
     
    I beneficiari del credito  sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato da reddito di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati; trattasi in particolare di compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;  indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità; borse di studio, premi o sussidi per fini di studio o addestramento; redditi derivanti da rapporti di co.co.co.; remunerazioni dei sacerdoti; prestazioni pensionistiche di previdenza complementare, comunque erogate; compensi per lavori socialmente utili.
     
    Sono esclusi dal bonus Irpef i titolari di altri redditi, tra cui, per esempio, quelli da pensione. 
     
    Oltre alla titolarità dei redditi "agevolabili" indicati dalla norma, occorre  avere anche un'Irpef lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. 
    Non assume rilevanza la circostanza che l’imposta lorda sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste dall’art. 13, comma 1, del TUIR, come per esempio  le detrazioni per carichi di famiglia.
    Infine si ricorda che  è condizione necessaria per aver diritto al credito che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l’anno d’imposta 2014 inferiore a 26.000 euro ( si tratta  del reddito complessivo  assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze).
     
    Pertanto in presenza dei seguenti requisiti:
    - tipologia  di reddito
    - sussistenza di un'Irpef a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro dipendente
    - reddito complessivo inferiore a € 26.000
    riceveranno il bonus automaticamente dal proprio sostituto d'imposta senza dover presentare alcuna domanda, a partire dalla busta paga di maggio 2014 e fino a quella di dicembre 2014.
     
    Il credito va in ogni caso  "rapportato al periodo di lavoro nell'anno", considerando il numero di giorni lavorati; il  bonus Irpef ricevuto dal lavoratore non concorre a formare reddito. 
     
    I sostituti di imposta devono verificare l'effettiva spettanza del credito ed il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione.
    Una volta verificata la spettanza del credito, il sostituto eroga il bonus in busta paga a partire dalla mensilità di maggio 2014 e fino a dicembre 2014 o fino alla fine del rapporto lavorativo, se precedente.
     
    Il sostituto d’imposta per l’erogazione del credito  utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibili  in ciascun periodo di paga (ritenute Irpef, addizionali regionale e comunale all'Irpef, ritenute relative all'imposta sostitutiva sui premi di produttività, contributo di solidarietà, ecc.) e, per la differenza eventuale, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono essere quindi versati.
     
    Il sostituto d'imposta che avrà erogato il bonus Irpef al dipendente lo dovrà quindi  indicare nel CUD che rilascerà al dipendente stesso e dovrà riportare , nel proprio modello 770, gli importi (ritenute e contributi) non versati per effetto del bonus Irpef erogato.
     
    Si precisa infine  che il bonus Irpef erogato non rileva ai fini del calcolo dell'Irap del soggetto erogatore.
     

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