Per le imprese di costruzione la possibilità di optare per l’applicazione dell’iva rende meno gravosa la posizione fiscale in caso di vendite che si protraggono oltre i 5 anni dalla fine dei lavori.
Una delle recenti novità nella direzione di andare incontro alle esigenze dei costruttori è stata la rimozione della penalizzazione nascente dal regime di esenzione previsto per i fabbricati invenduti.
Inoltre per i fabbricati strumentali sono state eliminate alcune ipotesi di imponibilità obbligatoria delle vendite da parte di soggetti diversi dai costruttori.
Cessione dei fabbricati abitativi
Sono esenti quando interessano i fabbricati classificati o classificabili in catasto nelle categorie A/1 – A/11, esclusi gli A/10.
Tuttavia sono imponibili e quindi fuori dall’esenzione le seguenti tipologie:
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le cessioni effettuate entro 5 anni dalla fine lavori effettuati da chi ha costruito il fabbricato o via effettuato interventi di recupero edilizio ( art. 3 lett. C) – d) – f) dpr 380/2001) e cioè restauro/risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica. L’intervento potrà essere stato realizzato direttamente oppure avvalendosi di imprese terze per l’esecuzione dei lavori.
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Le stesse cessioni di cui al punto precedente, dai medesimi soggetti, effettuate oltre il termine dei 5 anni , a seguito di opzione espressa per l’applicazione dell’imposta. Se il cessionario è un soggetto passivo, si applica il regime del reverse charge.
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Le cessioni di “alloggi sociali” sono esenti qualunque sia il soggetto passivo; peraltro diventano imponibili in caso di opzione per l’applicazione dell’imposta da parte del cedente. Se il cessionario è un soggetto passivo si applica il reverse charge.
Al di fuori dalle ipotesi suindicate, la cessione da parte di altri soggetti IVA è esente.
Il fabbricato si intende ultimato quando sia stata data l’attestazione dell’ultimazione dei lavori stessi, ma anche qualora il fabbricato venga concesso in uso a terzi dovendosi presumere che l’immobile possieda tutte le caratteristiche per ritenerlo completato.
Qualora siano trascorsi 5 anni, il regime naturale della vendita diventa quello dell’esenzione, a meno che il cedente non opti per l’imponibilità.
Nel caso in cui la cessione sia effettuata anteriormente all’ultimazione dei lavori, anche di ristrutturazione, l’operazione è sempre imponibile da qualunque soggetto passivo venga posta in essere.
Cessione di fabbricati strumentali
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Sono imponibili quelle poste in essere dalle imprese di costruzione/ripristino entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori.
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Sono esenti le cessioni da parte di altri soggetti IVA senza opzione per l’imponibilità.
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Imponibili se altri soggetti IVA optano per l’imponibilità, comprese le imprese costruttrici/ripristino decorsi 5 anni dalla fine lavori; se il cessionario è un soggetto passivo si applica il reverse charge.
I fabbricati strumentali non ultimati sono imponibili per qualunque soggetto passivo ponga in essere la cessione.