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La gestione delle posizioni debitorie con Equitalia

  • di Luigi Mondardini

    Con la circolare n.19/E del 6 maggio 2015, l’Agenzia delle Entrate interviene sulle apposite procedure volte a gestire le situazioni di crisi.

    Si tratta di situazioni che riguardano i  soggetti non fallibili  e precisamente:
     
    - le persone fisiche che hanno assunto debiti per scopi estranei all’attività di carattere imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; 
     
    - gli imprenditori commerciali che non superano le soglie dimensionali previste per la fallibilità; 
     
    - altri soggetti non fallibili (a esempio: imprenditori agricoli, associazioni professionali, start-up innovative). 
     
    Queste categorie di soggetti possono ricorrere a diverse  modalità per  risanare anche i debiti di natura tributaria ; in particolare si tratta :
     
    - della possibilità di presentare un accordo del debitore ( da parte del  soggetto non fallibile )
     
    - del piano del consumatore (  il consumatore che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta può chiedere l’omologazione del piano del consumatore ) , oltre a poter richiedere l’accordo del debitore).
     
    - sia il consumatore, che il debitore non fallibile possono accedere alla procedura di liquidazione dei beni.  I crediti non soddisfatti integralmente attraverso la liquidazione del patrimonio sono dichiarati inesigibili grazie alla procedura di esdebitazione. 
     
    Con tali procedure vengono concesse varie  opportunità anche ai privati per far fronte alle pendenze tributarie. 
     
    Come già previsto per la “transazione fiscale” ( ai sensi  dell’articolo 182-ter della L.F. ) anche in questo caso è comunque esclusa la possibilità di falcidiare l’IVA e le ritenute operate e non versate; pertanto in questi casi è possibile solo ottenere solo la dilazione di pagamento.
     
    La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento non opera con riferimento ai soli “tributi amministrati dalle agenzie fiscali”, ma si estende anche i tributi locali. 
     
    Nella circolare viene altresì chiarito che: 
     
    - in relazione ai tributi non iscritti a ruolo ovvero non ancora consegnati all’Agente della riscossione alla data di presentazione della proposta, l’assenso è espresso con atto del Direttore dell’Ufficio; 
     
    - per i tributi iscritti a ruolo già consegnati all’Agente della riscossione alla data di presentazione della proposta, l’assenso è espresso dall’Agente della riscossione su indicazione dell’Ufficio competente.
     

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