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Entro il 31 luglio istanza per rateazione Equitalia

  • di Luigi Mondardini

    Si tratta dei contribuenti decaduti dalle precedenti rateazioni entro il 22 giugno 2013 .

    Essi potranno proporre a Equitalia l’istanza per la nuova rateazione; i moduli sono già disponibili sul sito internet, e possono essere utilizzati dai contribuenti interessati per richiedere la concessione di 72 rate, così come previsto dal decreto legge 66/2014.


    Fino all’introduzione del decreto “del fare”, la decadenza della rateazione era prevista a seguito del mancato pagamento di due sole rate consecutive; con  le novità introdotte dal 22 giugno 2013, la decadenza è prevista a seguito del mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive.
    Pertanto viene data una  nuova possibilità legata alla modifica normativa intervenuta.

    La nuova forma di rateazione che può essere concessa ai contribuenti presenta alcune specificità:  può essere data soltanto per 72 rate e, indipendentemente dalla situazione reddituale del contribuente, non può essere richiesto un piano di rateazione decennale.

    Inoltre l’eventuale piano di rateazione  non potrà essere oggetto di proroghe.

     
    Ma l’aspetto più rilevante riguarda la decadenza dalla rateazione che non scatterà  a seguito del mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, bensì  a seguito del mancato pagamento di due rate ( anche non consecutive).

    Viene peraltro concessa la possibilità di beneficiare di questa nuova rateazione nel caso in cui siano iniziate delle procedure espropriative; quindi eventuali espropriazioni non impediranno l’accoglimento di un’eventuale istanza proposta dal contribuente e nel  caso in cui sia concessa la rateazione devono essere bloccate . Anche le procedure cautelari sono impedite da un’eventuale rateazione.
     

    Infine un ulteriore beneficio connesso a un’eventuale rateazione riguarda la possibilità di ottenere il Durc.

    Per poter beneficiare della possibilità offerta ai contribuenti decaduti, occorre  presentare il modulo disponibile sul sito Equitalia, che non prevede  allegati e neppure distinzioni a seconda dell’importo del debito.

    Si ritiene che siano comunque applicabili anche in questo caso le disposizioni previste per le altre rateazioni.

    Quindi per debiti fino a 50 mila euro non è necessario allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica, per debiti oltre 50 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica.

    Le persone fisiche dovranno quindi allegare l’Isee, mentre le imprese in contabilità ordinaria dovranno calcolare l’indice di liquidità e determinare l’indice alfa.

     

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