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Decreto “fare”: novità in materia di riscossione

  • di Luigi Mondardini

    Con la conversione in legge del cd decreto del “Fare” (DL 69/2013), il legislatore, ha introdotto alcune novità in materia di riscossione coattiva ed in particolare in materia di dilazione delle somme iscritte a ruolo, pignoramento immobiliare procedimento di espropriazione.

     Inoltre é stato previsto che l’Agente della riscossione non dà corso all’espropriazione in relazione ad alcuni beni cd “essenziali”, che sarà individuato mediante apposito decreto del MEF d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e l’ISTAT.

    Dilazione delle somme iscritte a ruolo

    E’ uno degli aspetti più rilevanti: Equitalia  può infatti  concedere al contribuente una rateazione entro un massimo 120 rate mensili. Tuttavia, tale dilazione richiede che il contribuente si trovi in uno stato di grave difficoltà finanziaria e che ricorrano, congiuntamente, le seguenti 2 condizioni:

    1. impossibilità ad assolvere il debito secondo il piano di dilazione ordinario (quindi sino ad un massimo di 72 rate mensili);
    2. valutazione della solvibilità in relazione al piano concedibile.

    Se il contribuente decade dal piano di dilazione accordato, l’intero debito viene richiesto anche coattivamente (ovvero mediante eventuale espropriazione) e non potrà più essere oggetto di rateazione.  In virtù delle modifiche del DL 69/2013, la decadenza si verifica se il contribuente non versa 8 rate del piano, anche non consecutive (diversamente in passato bastava che il debitore non versasse 2 rate consecutive per decadere dalla rateazione).

    Espropriazione immobiliare

    Altra importante novità prevista dal decreto del “Fare” è quella relativa alla impignorabilità della prima casa; in  particolare è’ stabilito che:

    • a prescindere dall’entità del debito, Equitalia, non può procedere all'espropriazione dell’abitazione del contribuente, a condizione che questa sia l’unica di proprietà del debitore e che questi vi risieda anagraficamente. Tuttavia, il pignoramento è consentito, ancorché si tratti dell’unico immobile di proprietà del debitore, qualora l’abitazione abbia le caratteristiche di lusso indicate dal DM 2/08/69 ovvero risulti accatastato nelle categorie A/8 e A/9;
    • l’espropriazione immobiliare può avvenire solo se il credito supera complessivamente €. 120.000 (in luogo di €.20.000);
    • resta fermo il limite di €. 20.000 per l’iscrizione dell’ipoteca sui beni del debitore (e ciò a prescindere dalla circostanza che si tratti di prima casa).

    Pignoramento  dei beni strumentali all’attività o professione

    I beni strumentali indispensabili all’esercizio dell’attività imprenditoriale o della professione diventano pignorabili nei limiti di 1/5  a prescindere che il debitore sia o meno costituito in forma societaria e che il suo lavoro prevalga, o meno, sul capitale investito e a condizione che il valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale della riscossione (che, nella procedura di espropriazione esattoriale, assume le vesti dell’ufficiale giudiziario) non appaia sufficiente per la realizzazione del credito.

    Pignoramento presso terzi

    Con il pignoramento presso terzi, Equitalia, può ordinare al creditore del contribuente pignorato di versare le somme direttamente nelle sue mani. Per effetto del DL 69/2013, il termine entro cui detto pagamento deve avvenire è stato elevato da 15 a 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento.

     

    Pignoramento di salari e stipendi

    I limiti alla pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego (esclusi i crediti pensionistici) sono legati  ai seguenti importi:

    • 1/10 per importi fino a €. 2500;
    • 1/7 per importo da €. 2501 a €. 5000;
    • 1/5 per stipendi salari ed emolumenti superiori ad €. 5000.

    Il DL 69/2013 stabilisce che, se l’accredito delle somme dovute a titolo di salario, stipendio o di altra indennità derivante da un rapporto di lavoro/impiego confluiscono in un c/c intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato (istituto di credito) non si estendono all’ultimo emolumento affluito sul conto, che resta nella piena disponibilità del correntista. 

     

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