Dilazioni più lunghe e sanzioni penali per le omissioni più significative.
Queste alcune delle principali novità che emergono dagli schemi di D.Lgs. attuativi della delega per le violazioni tipiche degli operatori, soprattutto in relazione alle problematiche di liquidità derivanti dalla crisi economica.
Gli schemi di D.Lgs. di riforma della riscossione e delle sanzioni tributarie penali e amministrative modificano ulteriormente sia le penalità, sia la tempistica della rateazione.
Viene definita una nuova gradualità delle penalità in base all’importo non versato.
Le imposte indicate in dichiarazione e non versate, normalmente, sono richieste attraverso la comunicazione di irregolarità , il così detto avviso bonario, con una sanzione pari al 10%, oltre agli interessi, al posto della sanzione ordinaria del 30% richiesta con la cartella di pagamento.
L’attuazione della delega prevede un’ulteriore estensione disponendo la rateazio¬ne in 8 rate trimestrali, in luogo di 6, per importi fino a 5mila euro.
La decadenza dalla rateazione è prevista in caso di mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso bonario ovvero di una sola rata diversa dalla prima entro il termine della successiva.
Il D.Lgs. sulle sanzioni chiarisce che si intende inesi¬stente il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia ri¬scontrabile con controlli automatizzati. La questione è rilevante poiché diversi contribuenti sono stati sanzionati nella misura massima (100 o il 200%) nonostante il credito utilizzato impropriamente si fosse scoperto proprio con l’avviso bonario.
Tale norma interpretativa ha natura procedimentale e quindi, come più volte affermato dall’Agenzia per misure sfavorevoli al contribuente, è applicabile retroattivamente.
Di conseguenza, una volta approvato il decreto, il contribuente su tutti i provvedimenti non definitivi potrebbe richiedere il ricalcolo della sanzione più mite in base al favor rei.
L’omesso versamento delle imposte indicate in dichiarazione, anche attraverso l’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, possono avere ricadute pure sotto il piano penale.
Secondo lo schema di D.Lgs. sulle sanzioni, il reato si commette qualora le somme non pagate ai fini Iva siano superiori a 250mila euro oppure 150mila per le ritenute sulla base della dichiarazione o certificate.
Va da sé che, una volta entrata in vigore la norma, per effetto dell’innalzamento della soglia, i contribuenti che per il passato hanno omesso versa¬menti superiori a 50mila euro, ma inferiori a 250mila per l’Iva 150mila per le ritenute, potranno beneficiare delle nuove previsioni, in virtù del principio del favor rei.
Quanto alle indebite compensazioni, l’attuale delitto (art.10- quater) viene di fatto differenziato a seconda che sia effettuata con crediti non spettanti o inesistenti. Nel primo caso (crediti non spettanti) la sanzione rimane la medesima (reclusione da sei mesi a due anni). Nel secondo, invece, viene decisamente aumentata: reclusione da 18 mesi a 6 anni. Resta inalterata la soglia dei 50mila euro.