 ATTENZIONE
ATTENZIONE: Le scadenze riguardano i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento o che partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore. 
I 
contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 
1123 (imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi art. 109, c. 4, lett. b) del Tuir - art. 1, c. 48, legge 244/07).
N. B.: L'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali: sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuale
Le 
società aderenti al consolidato fiscale o
 al regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 
1125 (imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale e al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli artt. 128, 141 e 115, c. 11, del Tuir - art. 1, c. 49, legge 244/07).
I 
soggetti Ires con 
periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli 
Ias (art. 15, commi 1 - 9, Dl n. 185/2008) devono provvedere al versamento delle imposte individuate dai seguenti codici tributo:
	- 1817    imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze Ias/Ifrs (art. 15, c. 4, Dl n. 185/2008)
- 1818    imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze Ias/Ifrs (art. 15, c. 5, Dl n. 185/2008)
- 1819    imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, commi 5 e 6, Dlgs n. 38/2005)
- 1820    imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, c. 2, Dlgs n. 38/2005).
I 
soggetti Ires con 
periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno attuato operazioni straordinarie realizzate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 o al 31 dicembre 2014 devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, nella misura pari al 16% sui maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, con indicazione del codice tributo 
1843 (imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, commi 10
-bis e 10
-ter, Dl 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali).