Scadenziario

  • lunedì 17 giugno 2013

    Imu - Versamento

    SCADENZA SOSPESA per abitazione principale e relative pertinenze, terreni agricoli e fabbricati rurali (Dl n. 54 del 21 maggio 2013)
    (vedi articolo “È “ufficiale”: l’abitazione principale salta l’appuntamento Imu di giugno”).

    Ultimo giorno utile per i proprietari o altri titolari di diritti reali su beni immobili per effettuare il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (Imu). Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 presso banche, agenzie postali e concessionari. L'imposta può essere versata anche tramite bollettino postale.  Questi i codici tributo da indicare nel modello F24:
    • 3912    Imu su abitazione principale e relative pertinenze
    • 3913    Imu per fabbricati rurali ad uso strumentale
    • 3914    Imu per terreni - Comune
    • 3915    Imu per terreni - Stato
    • 3916    Imu per le aree fabbricabili - Comune
    • 3917    Imu per le aree fabbricabili - Stato
    • 3918    Imu per gli altri fabbricati - Comune
    • 3919    Imu per gli altri fabbricati - Stato
    • 3925    Imu per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato
    • 3930    Imu per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Comune
    Gli enti pubblici, proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili, tenuti al pagamento dell’Imu devono effettuare il versamento della prima rata dell’imposta utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, indicando i seguenti codici tributo:
    • 350E    Imu per fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune
    • 351E    Imu per i terreni – Comune
    • 352E    Imu per i terreni – Stato
    • 353E    Imu per le aree fabbricabili – Comune
    • 354E    Imu per le aree fabbricabili – Stato
    • 355E    Imu per gli altri fabbricati – Comune
    • 356E    Imu per gli altri fabbricati – Stato
    • 359E    Imu per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato
    • 360E    Imu per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Comune
  • lunedì 17 giugno 2013

    Unico e Irap 2013 Persone Fisiche - Versamenti

    SCADENZA PROROGATA ALL'8 LUGLIO per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore (Dpcm del 13 giugno 2013 - vedi articolo “Studi di settore e Unico 2013. Versamenti prorogati all'8 luglio”).

    Ultimo giorno utile per i contribuenti tenuti a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone per provvedere al versamento, in un'unica soluzione o come prima rata, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Unico e Irap 2013, senza alcuna maggiorazione, e del saldo dell'Iva relativa al 2012 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2013 - 16/6/2013. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l'F24 presso banche, agenzie postali e concessionari. Questi i codici tributo da indicare:
    • 4001    Irpef – saldo
    • 4003    addizionale all’Irpef – acconto prima rata (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 - "tassa etica")
    • 4005    addizionale all’Irpef – saldo (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 - "tassa etica")
    • 4033    Irpef acconto - prima rata
    • 3800    Irap - saldo
    • 3812    Irap acconto - prima rata
    • 3801    addizionale regionale all'Irpef
    • 3843    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto
    • 3844    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo
    • 1683    contributo di solidarietà
    • 4025    imposta sostitutiva dell'Irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ("forfettino")
    • 1793    imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" - acconto prima rata (art. 27, Dl n. 98/2011)
    • 1795    imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" - saldo
    • 4041    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie), a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – saldo
    • 4044    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie), a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – acconto prima rata
    • 4042    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie), a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Società fiduciarie – saldo
    • 4046    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie), a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Società fiduciarie – acconto
    • 4043    imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – saldo
    • 4047     imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – acconto prima rata
    • 4200    acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
    • 1100    imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
    • 6099    versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • 6494    studi di settore - adeguamento Iva
    • 4726    studi di settore - maggiorazione 3% adeguamento
  • lunedì 17 giugno 2013

    Cedolare secca - Versamento

     SCADENZA PROROGATA ALL'8 LUGLIO per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore (Dpcm del 13 giugno 2013 - vedi articolo “Studi di settore e Unico 2013. Versamenti prorogati all'8 luglio”).

    Ultimo giorno utile per i locatori, persone fisiche, proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, per eseguire il versamento, in un'unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva, a titolo di saldo per il 2012 e di primo acconto per il 2013 (è pari al 40% del 95% dell'importo pagato per il 2012). Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 presso banche, agenzie postali e concessionari. Questi i codici tributo da utilizzare:
    • 1840    imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonchè delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - acconto prima rata
    • 1842    imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonchè delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - saldo


     
  • lunedì 17 giugno 2013

    Unico e Irap 2013 Soggetti Ires - Versamenti

    SCADENZA PROROGATA ALL'8 LUGLIO per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore (Dpcm del 13 giugno 2013 - vedi articolo “Studi di settore e Unico 2013. Versamenti prorogati all'8 luglio”).

    Ultimo giorno utile per i soggetti Ires, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per effettuare il versamento, in un'unica soluzione o come prima rata, delle imposte risultanti dai modelli Unico e Irap 2013 senza alcuna maggiorazione, e del saldo dell'Iva relativa al 2012 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2013 - 16/6/2013.  Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione dei seguenti codici tributo:
    • 2003    Ires - saldo
    • 2001    Ires acconto - prima rata
    • 2004    addizionale all'Ires - acconto prima rata ("tassa etica")
    • 2006    addizionale all'Ires - saldo ("tassa etica")
    • 2010    addizionale Ires 6,5% settore petrolifero e gas - acconto prima rata (art. 81, c. 16-18, Dl n. 112/2008)
    • 2012    addizionale Ires 6,5% settore petrolifero e gas - saldo (art. 81, c. 16-18, Dl n. 112/2008)
    • 2013    addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - acconto prima rata (art. 3, c. 2, legge n. 7/2009)
    • 2015    addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - saldo (art. 3, c. 2, legge n. 7/2009)
    • 2018     maggiorazione Ires società di comodo – acconto prima rata
    • 2020     maggiorazione Ires società di comodo – saldo
    • 1126    imposta sostitutiva a seguito di oeprazioni straordinarie (art. 1, c. 46-47, legge 244/2007) - maggiori valori immobilizzazioni materiali e immateriali
    • 1821    imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori attività immateriali
    • 1822    imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori altre attività immateriali
    • 1823    imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori crediti
    • 3800    Irap - saldo
    • 3812    Irap acconto - prima rata
    • 6099    versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • 6494    studi di settore - adeguamento Iva
    • 2118    studi di settore - maggiorazione 3% adeguamento
  • lunedì 17 giugno 2013

    Modello 730/2013 - Consegna prospetto liquidazione

    SCADENZA RINVIATA al 24 giugno

    I Centri di assistenza fiscale (Caf) e i professionisti abilitati devono consegnare al dipendente o pensionato copia del 730 elaborato e il prospetto di liquidazione modello 730-3.

    N.B.: Con Dpcm del  29 maggio 2013, il termine per l'adempimento è stato differito al 24 giugno 2013 (vedi articolo "Dichiarazione dei redditi 730/2013: prorogati i termini per la consegna").

     
  • lunedì 17 giugno 2013

    Ravvedimento - Versamenti

    ravvedimento Ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 maggio dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. Il versamento delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3%, va effettuato utilizzando il modello F24 telematico (titolari di partita Iva) ovvero anche con modello F24 presso banche, agenzie postali e agenti della riscossione (non titolari di partita Iva).

    N.B. I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo.
    Questi i codici tributo da indicare:

    • 8901     sanzione pecuniaria Irpef
    • 1989     interessi sul ravvedimento - Irpef
    • 8902     sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
    • 1994     interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale
    • 8926     sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
    • 1998     interessi sul ravvedimento - Addizionale comunale - Autotassazione
    • 8904     sanzione pecuniaria Iva
    • 1991     interessi sul ravvedimento – Iva
    • 8918     sanzione pecuniaria Ires
    • 1990     interessi sul ravvedimento – Ires
    • 8907     sanzione pecuniaria Irap
    • 1993     interessi sul ravvedimento – Irap
    • 8906     sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
  • lunedì 17 giugno 2013

    Contribuenti Iva

    logo iva
    I contribuenti Iva devono versare la quarta rata dell’Iva relativa al 2012 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione dello 0,33% a titolo di interessi, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione dei codici tributo
    • 6099     versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • 1668      interessi pagamento dilazionato imposte erariali. 
     
    I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di maggio  (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di aprile) utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
    • 6005     versamento Iva mensile marzo.

    I contibuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d’intento rilasciate da esportatori abituali e gli intermediari abilitati devono provvedere all’invio telematico della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni per le quali le operazioni effettuate senza applicazione di imposta sono confluite nella liquidazione con scadenza 17 giugno.
  • lunedì 17 giugno 2013

    Iva - Registrazione corrispettivi

    calcolatriceI commercianti al minuto e assimilati, nonchè gli operatori della grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni effettuate nel mese di maggio per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.
  • lunedì 17 giugno 2013

    Iva - Riepilogo fatture vendita

    Ultimo giorno utile per effettuare l’annotazione in un unico documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese di maggio. Sul documento vanno indicati i numeri delle fatture, l’imponibile complessivo e l’ammontare dell’Iva complessiva distinto per aliquota.
  • lunedì 17 giugno 2013

    Iva – Fatturazione differita

    bollettario fattureI contribuenti Iva devono provvedere all’emissione e alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di maggio, risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. Le fatture devono contenere la data e il numero dei documenti cui si riferiscono. Per tutte le cessioni effettuate nel mese precedente nei confronti degli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
  • lunedì 17 giugno 2013

    Associazioni in regime forfetario

    Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro loco che hanno optato per il regime forfetario previsto dall’articolo 1 della legge 398/1991 devono effettuare le previste annotazioni nel prospetto individuato dal decreto ministeriale 11 febbraio 1997, opportunamente integrato. Si tratta di annotare, anche con un'unica registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, riferiti al mese di maggio.
  • lunedì 17 giugno 2013

    Sostituti d'imposta - Versamento ritenute

    Logo Modello pagamento I sostituti d’imposta devono versare le ritenute effettuate nel mese di maggio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 presso banche, agenzie postali e agenti della riscossione. Questi i codici tributo da indicare:
    • 1001    retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
    • 1002    emolumenti arretrati
    • 1004    redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
    • 1012    indennità per cessazione di rapporto di lavoro
    • 1013    ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
    • 1024    proventi indicati sulle cambiali
    • 1025    obbligazioni e titoli similari
    • 1029    interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti
    • 1030    altri redditi di capitale diversi dai dividendi
    • 1031    redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti
    • 1032    proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari
    • 1033    addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options
    • 1038    provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rapporti di commercio
    • 1040    redditi di lavoro autonomo – compensi per l’esercizio di arti e professioni
    • 1045    contributi corrisposti a imprese da regioni, province, comuni e altri enti pubblici
    • 1046    premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza
    • 1047    premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni
    • 1048    altre vincite e premi
    • 1049    somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento
    • 1050    premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita
    • 1051    premi e contributi corrisposti dall’Unire e premi corrisposti dalla Fise
    • 1052    indennità di esproprio
    • 1054    addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options maturati in Sicilia e versata fuori regione
    • 1055    addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options maturati in Sardegna e versata fuori regione
    • 1056    addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione
    • 1058    plusvalenze cessioni a termine valute estere
    • 1059    addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options versati in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturati fuori dalle predette regioni
    • 1243    proventi corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti
    • 1245    proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti
    • 3802    addizionale regionale Irpef
    • 3847    addizionale comunale Irpef - acconto
    • 3848    addizionale comunale Irpef - saldo.
    I sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a meno di quattro soggetti ed effettuano ritenute inferiori a 1.032,91 euro, devono provvedere al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno 2012 e delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia con indicazione del codice tributo 1040, mentre per il versamento di ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell'anno 2012 devono indicare il codice tributo 1038. Il versamento avviene utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 presso banche, agenzie postali e concessionari.

    I condomini in qualità di sostituti d’imposta devono versare le ritenute del 4% operate, nel mese di maggio, sugli importi corrisposti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) effettuate nell’esercizio di impresa. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo:
    • 1019    per le ritenute operate nei confronti di soggetti Irpef
    • 1020    per i soggetti Ires.

    Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute operate su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita, stipulate entro il 31 dicembre 2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese di maggio. Nel modello F24 telematico deve essere indicato il codice tributo:
    • 1680    capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita.
    Gli intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d’imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria, devono effettuare il versamento dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, con indicazione del codice tributo:
    • 1695     imposta sul valore dei contratti di assicurazioneArt. 1, comma 2-sexsies, Dl n. 209/2002

    Le imprese di assicurazione devono provvedere al versamento, a titolo di acconto, di una somma pari al 12,5% dell’imposta sulle assicurazioni dovuta per l’anno precedente provvisoriamente determinata, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Nel modello F24-Accise telematico va indicato il codice tributo.
    • 3355    imposta sulle assicurazioni – Erario - Acconto

    I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) sono tenuti al versamento delle ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese di maggio. Nel modello F24 telematico devono essere indicati i seguenti codici tributo:
    • 1705    proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.R. in valori mobiliari di diritto estero
    • 1706    titoli atipici emessi da soggetti residenti
    • 1707    titoli atipici emessi da soggetti non residenti
    • 1061    ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'articolo 26-quinquies del Dpr 600/1973.
  • lunedì 17 giugno 2013

    Sostituti d'imposta - Imposte su premi di produttività

    vignetta operaioI sostituti d’imposta devono versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di maggio, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all’andamento economico delle imprese. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 presso banche, agenzie postali e concessionari. Questi i codici tributo da indicare:

    • 1053    imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente

    • 1604    imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione

    • 1904    imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione

    • 1905    imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Val d’Aosta e versata fuori regione

    • 1305    imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Val d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni.



  • lunedì 17 giugno 2013

    Amministrazioni pubbliche - Versamenti

    modello F24 enti pubblici Le Amministrazioni centrali dello Stato e gli Enti e organismi pubblici devono versare: le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese di maggio; le addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno e delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro; l'Iva mensile e quella annuale.
    Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24EP telematico. Questi i codici tributo da indicare:
    • 100E    ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati
    • 104E    ritenute su redditi da lavoro autonomo
    • 380E    Irap
    • 381E   addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta
    • 384E   addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta - saldo
    • 385E    addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta - acconto
    • 112E    ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi
    • 605E    Iva mensile - maggio
    • 619E    Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • 142E     interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili tributi erariali.
  • lunedì 17 giugno 2013

    Banche e Poste - Versamento ritenute su bonifici

    Le banche e le Poste Italiane Spa devono provvedere al versamento della ritenuta del 4% eseguita sui bonifici effettuati, nel mese di maggio, all’esecutore dei lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica degli immobili che danno diritto a detrazioni d’imposta. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 1039.
  • lunedì 17 giugno 2013

    Banche e Poste - Versamenti ritenute su depositi

    Le aziende e gli istituti di credito con esercizio coincidente con l’anno solare, Poste italiane Spa e Cassa depositi e prestiti Spa devono effettuare il versamento della prima rata di acconto delle ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi. Il versamento va effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche con indicazione dei seguenti codici tributo:
    • 1028    ritenute su interessi, premi e altri frutti corrisposti da aziende e istituti di credito
    • 1029    ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti
  • lunedì 17 giugno 2013

    Soggetti che corrispondono pensioni - Versamenti

    I soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi gli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno e la rata relativa al canone Rai per conto dei pensionati che sono stati ammessi alla rateizzazione dell'importo.
    Gli enti pubblici, per effettuare il versamento, utilizzano il modello F24EP con modalità telematiche, con indicazione dei seguenti codici tributo:
    • 111E   Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
    • 393E   Canone Rai – Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica.
    Gli altri soggetti che erogano pensioni eseguono il versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, con indicazione dei seguenti codici tributo:
    • 1013     Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
    • 3935    Canone Rai – Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica.
  • lunedì 17 giugno 2013

    Riallineamento - Imposta sostitutiva

    conteggiI contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva.  Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del seguente codice tributo:
    • 1123    imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi art. 109, c. 4, lett. b) del Tuir - art. 1, c. 48, legge 244/07
    N. B.: L'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali: sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuale

    Le società aderenti al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del seguente codice tributo:
    • 1125    imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale e al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli artt. 128, 141 e 115, c. 11, del Tuir - art. 1, c. 49, legge 244/07
    I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli Ias (art. 15, commi 1 - 9, Dl n. 185/2008) devono provvedere al versamento delle imposte individuate dai seguenti codici tributo:
    • 1817    imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze Ias/Ifrs (art. 15, c. 4, Dl n. 185/2008)
    • 1818    imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze Ias/Ifrs - (art. 15, c. 5, Dl n. 185/2008)
    • 1819    imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, commi 5 e 6, Dlgs n. 38/2005)
    • 1820    imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, c. 2, Dlgs n. 38/2005)
    I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno attuato operazioni straordinarie realizzate nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2011 o nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2010 e in quelli precedenti devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, nella misura pari al 16% sui maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali, senza alcuna maggiorazione. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, con l’indicazione del codice tributo
    • 1843     imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, commi 10-bis e 10-ter, Dl 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali.
    I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno dato corso a operazioni di cessione di azienda o di partecipazione nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2011 o nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2010 e in quelli precedenti devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, nella misura pari al 16% sui maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali, senza alcuna maggiorazione. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, con l’indicazione del codice tributo
    • 1843     imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, commi 10-bis e 10-ter, Dl 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali.
  • lunedì 17 giugno 2013

    Consolidato nazionale - Comunicazione opzione

    tavolo riunioneI soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno deciso di optare per il consolidato nazionale, devono inviare telematicamente la comunicazione di opzione per tale regime di tassazione.
  • lunedì 17 giugno 2013

    SIIQ - Imposta sostitutiva

    casetta di euro Le società di investimento immobiliare quotate (Siiq), con esercizio coincidente con l'anno solare devono operare il versamento della rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del seguente codice tributo:
    • 1120    imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap, relativa alle SIIQ e alle SIINQ - art. 1, comma 126, legge n. 296/06
    I contribuenti che effettuano conferimenti di immobili e diritti reali su immobili in Siiq, Siinq e fondi immobiliari devono provvedere al versamento della rata dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili nelle Siiq o nelle Siinq. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del seguente codice tributo:
    • 1121     imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sui conferimenti nelle Siiq, Siinq e fondi immobiliari – art. 1, commi 137 e 140, legge n. 296/06
  • lunedì 17 giugno 2013

    Assicurazioni - Versamenti

    Le compagnie di assicurazione devono effettuare il versamento delle imposte sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio.
    Le compagnie estere di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi devono provvedere al versamento dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia.  Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche con indicazione del codice tributo:
    • 1682    imposta sulle riserve matematiche di rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio – saldo
  • lunedì 17 giugno 2013

    Intermediari autorizzati - Versamento imposta sostitutiva

    Banche, SIM e altri intermediari autorizzati sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva applicata nel mese di aprile sulle plusvalenze (regime del risparmio amministrato) utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 1102 (plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari).

    Banche, SIM e altri intermediari autorizzati sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato (regime del risparmio gestito), in caso di revoca del mandato di gestione nel mese di aprile e dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato delle gestioni individìuali di portafoglio. Va utilizzato il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 1103 (imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale).
     
    Istituti di credito e altri intermediari sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva risultante dal “conto unico” relativo al mese di maggio, sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche, S.p.A. quotate ed Enti pubblici.
    Banche, SIM e altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa versano l'imposta sostitutiva, risultante dal "conto unico" relativo al mese di maggio, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa. Va utilizzato il modello F24 telematico, con indicazione del codice tributo 1239 (intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari).
  • lunedì 17 giugno 2013

    Imposta sugli intrattenimenti - Versamento

    palcoscenicoI soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di maggio, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.

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