
Le
società di gestione del risparmio (SGR) che entro il 31 dicembre 2011 hanno deliberato lo scioglimento del fondo immobiliare chiuso che alla data del 31 dicembre 2010 non era partecipato integralmente da investitori istituzionali e nel quale almeno un partecipante diverso da quelli indicati nel comma 3 dell’articolo 32 del Dl 78/2010 deteneva una quota superiore al 5% del patrimonio del fondo devono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura del 7% dovuta sui risultati conseguiti nel periodo di liquidazione.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 1833 (imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap sul risultato della liquidazione).
N.B.: La liquidazione deve essere conclusa nel periodo massimo di cinque anni.