
I
titolari di contratti di locazione e affitto devono versare l’imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal
1° aprile 2012, utilizzando il modello F23 presso banche, agenzie postali o concessionari. In caso di registrazione telematica del contratto, il pagamento è contestuale alla registrazione. La scadenza non riguarda i contratti di locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della "cedolare secca".Questi i codici tributo da indicare:
-
115T imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – prima annualità
-
112T imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive
-
107T imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo
-
114T imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)
-
110T imposta di registro - cessione di contratti di locazione e affitto
-
113T imposta di registro - risoluzione di contratti di locazione e affitto
-
108T imposta di registro per affitto fondi rustici