Il decreto Renzi colpisce i redditi derivanti dall’attività di produzione di energie svolta da imprenditori agricoli.
Viene definita una percentuale di redditività pari al 25% dell’ammontare dei corrispettivi registrati ai fini dell’Iva; quindi dal periodo d’imposta 2014 le predette attività non rientrano più nel reddito agrario.
La legge 266/2005 ha previsto che la produzione di energia elettrica e calorica oltre al carburante e prodotti chimici ottenuti da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche rappresenta un’attività agricola connessa ex articolo 2135 del Codice civile e si considera produttiva di reddito agrario.
Perché un’attività di trasformazione rientri in agricoltura occorre che i prodotti vengano ottenuti prevalentemente sul fondo o nell’allevamento. Per quanto concerne l’ energia elettrica da fotovoltaico e dunque generata dalla luce del sole e come tale non derivante dall’attività agricola, sono stati fissati dalla circolare 32/E/2009 i requisiti minimi affinché la predetta attività possa rientrare nel reddito agrario.
Pertanto una volta che siano rispettati il requisito della prevalenza dei prodotti necessari per produrre energia e quelli previsti in via amministrativa per il fotovoltaico, per queste attività la tassazione avveniva non in base al reddito effettivo ma su base catastale.
La produzione di energie da risorse agroforestali o fotovoltaiche finora rientrava nel reddito agrario per le imprese agricole individuali, società semplici ed enti non commerciali; nel caso di snc, sas, srl e coop era richiesta l’opzione riservata alle società agricole .
La normativa appena introdotta prevede la determinazione del reddito in via forfetaria nella misura del 25% dell’ammontare delle operazioni soggette a registrazione ai fini dell’Iva, senza fare distinzioni soggettive e riguarda pertanto tutti gli imprenditori agricoli, in forma di imprese individuali, società di persone o di capitali.
Il riferimento ai corrispettivi registrati ai fini Iva esclude dalla tassazione la tariffa incentivante percepita dal GSE (Gestore servizi elettrici) per gli impianti fotovoltaici; in effetti tale provento ( che costituisce almeno i tre quarti dei ricavi) non è soggetto a Iva in quanto si tratta di contributo in conto esercizio (circolare 46/E/2007 ); tuttavia dal 5° conto energia invece l’intero corrispettivo è soggetto ad Iva.