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Impianti fotovoltaici e relativo ammortamento

  • di Luigi Mondardini

    Con la Circolare n. 36/E del 19.12.2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune importanti precisazioni.

    In primo luogo  l’Agenzia ribadisce che gli immobili ospitanti centrali elettriche a pannelli fotovoltaici vanno accatastati nella categoria "D/1 - opifici" ( oppure D/10 se hanno i requisiti di ruralità). 
     
    Non sussiste  però alcun obbligo di dichiarazione al catasto qualora sia soddisfatto almeno 1 dei seguenti requisiti: 
     
    a) che la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non sia superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita. 
    b) Che la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non sia  superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto.
    c) Che per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento sia  inferiore a 150 m3.
    In questi tre casi l'impianto viene considerato bene mobile e segue anche ai fini fiscali una diversa disciplina.
     
    Il costo sostenuto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico ,considerato bene mobile,  è deducibile  a titolo di ammortamento, dai titolari di reddito d’impresa (persone fisiche/ giuridiche) che impiegano tale bene nell’ambito dell’attività, nei limiti della prevista imputazione a conto economico; per i  lavoratori autonomi e le associazioni professionali che utilizzano tale bene nella propria attività.
     
    In tal caso, il coefficiente di ammortamento applicabile è pari al 9 % così come previsto per le “centrali termoelettriche secondo la tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988”.
     
    In presenza di un impianto fotovoltaico che si configura come un bene immobile, il costo dell’investimento è deducibile  a titolo di ammortamento, per le persone fisiche e giuridiche titolari di reddito d’impresa; per i lavoratori autonomi e le associazioni professionali che abbiano acquistato l’impianto nel periodo 01/01/2007 - 31/12/2009 e lo impieghino nell’ambito della loro attività.
     
    Per l’aliquota applicabile è necessario far riferimento al coefficiente di ammortamento previsto per i “fabbricati destinati all’industria” pari al 4%.
     
    Inoltre, l’Agenzia precisa che se l’impianto fotovoltaico è stato qualificato dal contribuente come bene mobile applicando l’aliquota del 9%, i maggiori ammortamenti dedotti nei periodi d’imposta precedenti alla circolare in esame non vanno rettificati.
    Qualora i pannelli fotovoltaici non risultino accatastati autonomamente in quanto totalmente o parzialmente integrati all’unità immobiliare, i relativi costi, se capitalizzati, sono ammortizzati seguendo la procedura di ammortamento del bene di cui sono diventate parte integrante; l’aliquota di ammortamento applicabile sarà quella dell’immobile cui l’impianto risulta integrato. Anche per la deduzione della quota d’ammortamento dei beni immobili, resta fermo il rispetto del criterio di previa imputazione. 
     
    Nel caso in cui l’immobile sul cui vengono integrati i pannelli fotovoltaici  sia di proprietà di terzi, il relativo costo configura una spesa di manutenzione straordinaria non capitalizzabile in quanto relativo ad un bene non di proprietà. 
     
    Quando l’impianto su beni di terzi sia considerato “non separabile” dal fabbricato o dal terreno su cui è stato installato, per l’Agenzia si è in presenza di una “immobilizzazione immateriale”, da ammortizzare sulla base dell’art.108, co.3, del Tuir e quindi, nel caso di specie, sulla base della minor durata tra quella del contratto (af¬fitto, locazione o superficie) che ne consente lo sfruttamento e quella dello sfruttamento medesimo, che molti individuano nell’arco temporale di riconoscimento del contributo da parte del Gse.
    Questa seconda soluzione, anche se meno realistica quanto alla “non separabilità” dell’impianto, consentirebbe una rappresentazione più corretta in bilancio, in quanto l’utilità dell’impianto si esaurirà con la fine del contributo incentivante
     
    Se invece  l’impianto è separabile dall’ immobile cui si riferisce  il costo va iscritto tra le immobilizzazioni materiali nella specifica categoria di appartenenza e concorre al reddito d’impresa, rispettivamente, attraverso la procedura di ammortamento (art. 102 del TUIR).
     

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