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Somme iscritte a ruolo: definizione agevolata entro il 28 febbraio

  • di Luigi Mondardini

    La Finanziaria 2014 ha previsto la possibilità di aderire alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo affidate all’Agente della riscossione fino al 31.10.2013 dall’Ente creditore.

    Il contribuente / debitore perfeziona l’adesione alla definizione agevolata con il pagamento entro il 28.2.2014:  della somma originariamente iscritta a ruolo;  dell’aggio a favore dell’Agente della riscossione. Il vantaggio  offerto dalla disciplina in esame consiste nell’esclusione dal pagamento degli interessi.

    Il  contribuente ha la possibilità di estinguere il debito relativo a ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuniaffidati all’Agente della riscossione, fino al 31.10.2013, pagando entro il 28.2.2014: l’intero importo originariamente iscritto a ruolo, oppure  la parte residua;  le sanzioni;  l’aggio a favore dell’Agente della riscossione; le eventuali spese per procedure esecutive / cautelari attivate dall’Agente della riscossione.

    Quindi per il contribuente l’agevolazione derivante dall’adesione alla definizione in esame consiste nell’esclusione dal pagamento degli interessi  per ritardata iscrizione a ruolo, ex art. 20, DPR n. 602/73 e di di mora, ex art. 30, DPR n. 602/73.

    Per  quanto riguarda gli uffici statalie le agenzie fiscaliva fatto riferimento  agli  Uffici dell’Amministrazione statale “in senso stretto”, ossia i Ministeri. Per

    Agenzie  fiscali si deve intendere Agenzia del Demanio, Agenzia del Territorio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia delle Entrate.

    Il pagamento da effettuarsi entro il entro il 28.2.2014 deve riguardare il tributo  originariamente dovuto, le  sanzioni, l’aggio riscossione e le  eventuali spese per procedure esecutive o cautelari attivate dall’Agente della riscossione; ma non gli interessi, affidati all’agente della riscossione entro il 31.10.2013; quelli affidati successivamente non sono definibili.

    In merito alla disciplina in esame va evidenziato che la stessa  è riconosciuta anche per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali in quanto  gli stessi sono assimilati a quelli iscritti a ruolo e sono parimenti definibili nei termini e con le modalità riservate a questi ultimi”. Interessa anche debiti di natura non tributaria come, ad esempio, canoni, multe per infrazioni al Codice della strada e risarcimenti.

    Equitalia ha precisato che non possono essere considerate entrate tributarie le maggiorazioniex art. 27, comma 6, Legge n. 689/81, “conseguenti all’irrogazione,da parte degli organi accertatori dei comuni, di sanzioni amministrative a seguito di violazioni al codice della strada”.

    Non si prevede l’invio di alcun avviso da parte dell’Agente della riscossione al contribuente /debitore che quindi dovrà verificare e valutare la possibilità di sanare la propria posizione; ne si prevede una sospensione dei termini di impugnazione in caso di contenzioso in corso.

    L’agevolazione non si estende alle somme dovute a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti; ed  ai ruoli emessi da Istituti previdenziali ed assistenziali (ad esempio, INPS e INAIL) che riscuotono rispettivamente contributi previdenziali e premi assicurativi;  alle riscossioni attuate mediante ingiunzione fiscale.

    l’Agenzia delle Entrate ha inoltre  precisato che la definizione agevolata in esame riguarda tutte le iscrizioni a ruolo effettuate dall’Agenzia delle Entrate di tributi e relativi accessori, tra le quali quelle  ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73, rispettivamente a seguito della “Liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni” e del “Controllo formale delle dichiarazioni”;  in esecuzione, in pendenza di giudizio, di un atto impugnato ex artt. 15, DPR n. 602/73 o 68, D.Lgs. n. 546/92.

    L’Agenzia ha precisato altresì che la definizione in esame può riguardare anche i ruoli impugnati “facendo cessare integralmente la materia del contendere quando il ruolo rechi l’intera pretesa tributaria oggetto del giudizio tributario pendente”. In tal caso, precisa l’Agenzia, il venir meno della materia del contendere riguarda anche le spese di giudizio poiché si tratta di “casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge per i quali le spese del giudizio estinto … restano a carico della parte che le ha anticipate”.

    Ai sensi del citato comma 620 il contribuente / debitore al fine di aderire alla definizione agevolata in esame deve effettuare il versamento dell’importo dovuto  in unica soluzione  entro il 28.2.2014. Al fine di consentire il versamento entro la suddetta data, la riscossione resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione”.

    Ciò comporta che sono illegittimi gli (eventuali) atti di riscossione posti in essere dall’1.1 al 15.3.2014 relativi a debiti del contribuente definibili mediante la disciplina in commento.

    In merito alle modalità di versamento delle somme dovute per la definizione dei ruoli è stato precisato che l’Agente della riscossione, in previsione di un consistente afflusso di contribuenti ai propri sportelli, può attivare un servizio di prenotazione estratti.

    Il versamento va effettuato utilizzando per ogni cartella il c/c/p mod. F35 indicando nel campo “eseguito da” la dicitura “DEFINIZIONE RUOLI – L.S. 2014”; il contribuente che già ha ottenuto un piano di rateazione del ruolo può rimodulare lo stesso effettuando il pagamento solo presso l’Agente della riscossione. In tal caso “nel computo delle somme dovute non dovranno, naturalmente, essere considerati gli importi relativi al carico residuo degli interessi di dilazione”.

    A seguito del pagamento, da parte del contribuente / debitore, l’Agente della riscossione comunica entro il 30.6.2014  al contribuente, mediante posta ordinaria, l’avvenuta estinzione del debito;  agli Enti creditori interessati che hanno emesso il ruolo “l’elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento”.

    In conclusione :  l’adesione  evita unicamente il pagamento degli interessi;  non prevede la possibilità di un pagamento rateale essendo necessario effettuare il pagamento in un’unica soluzione.

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