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Solidarietà fiscale negli appalti

  • di Luigi Mondardini

    La responsabilità fiscale degli appaltatori negli appalti privati e quella dei committenti sotto il profilo sanzionatorio è rimasta per le ritenute fiscali.

    Il decreto del fare, convertito in legge, è intervenuto in materia con l’intento di mettere ordine, sotto pressione delle imprese che richiedevano l’abolizione dell’ adempimento nel frattempo esteso anche all’IVA. Il DL 69/2013 è frutto di una soluzione intermedia: rimane la responsabilità per le ritenute da lavoro dipendente, scompare quella ai fini IVA.

    Il DURT  (documento unico di regolarità tributaria) è apparso nell’iter di conversione, per poi essere cancellato al Senato al momento del varo del testo definitivo.

    Al momento quindi l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti del corrispettivo dovuto, del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.

    Naturalmente detta responsabilità viene meno qualora, prima del pagamento del corrispettivo, si sia verificato il corretto adempimento da parte del subappaltatore mediante l’acquisizione dei documenti comprovanti gli avvenuti versamenti  oppure attraverso l’asseverazione dei pagamenti eseguita da un Caf o da un professionista abilitato o, infine, mediante apposita autocertificazione rilasciata dallo stesso subappaltatore. Fino ad allora l’appaltatore può sospendere il pagamento.

    Diversa la posizione del committente al quale, se non verifica la correttezza degli adempimenti da parte di appaltatore ed eventuali subappaltatori prima del pagamento,  viene applicata una sanzione da 5 mila a 200 mila euro  ove non siano stati correttamente eseguiti i versamenti dall’appaltatore e dai subappaltatori.

    Si ricorda infine che oltre alla responsabilità fiscale solidale, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore ed eventuali subappaltatori a corrispondere ai lavoratori, entro due anni dalla cessazione dell’appalto, le retribuzioni,comprese quote di TFR, e contributi previdenziali ed assicurativi.

            

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