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Responsabilità di committenti e appaltatori: via l’IVA

  • di Luigi Mondardini

    Dalla versione finale del decreto del fare rimane la responsabilità solidale di committenti o appaltatori in caso di omesso versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, ma non per l’IVA. Alla fine, dopo vari emendamenti, si ritorna alla versione prevista in fase di prima stesura del DL.

    Dal 2012 le disposizioni  avevano previsto che, nel caso di appalti o subappalti, il pagamento alle imprese fosse sospeso in presenza di irregolarità concernenti non solo i  versamenti delle ritenute ma anche  dell'Iva.

    In sostanza l’appaltatore o il committente, prima di procedere alla corresponsione di quanto previsto in base al contratto, era tenuto a verificare l'assolvimento degli obblighi di versamento delle citate imposte (Iva compresa), acquisendo un'autocertificazione dell'impresa oppure una dichiarazione di un professionista abilitato, nella quale era confermata l'assenza di pendenze tributarie.

    Si era così intervenuti sul decreto del fare (n. 69/2013) proprio per  semplificare alcuni adempimenti a carico delle aziende eliminando l'applicazione della norma sull'Iva e  lasciando, invece, inalterato l'obbligo sulle ritenute fiscali. Quindi l'attestazione sul regolare versamento doveva riguardare solo le ritenute e non più l'Iva. A dire il vero, la modifica non sembrava una vera semplificazione dal momento che l'adempimento, sia pure ridotto,  permaneva.

    Le cose si sono complicate in fase di conversione, quando  è stato introdotto il Durt (Documento unico di regolarità tributaria) e cioè la previsione di una dichiarazione rilasciata dell'Agenzia delle entrate, a richiesta degli interessati, attestante l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti alla data di pagamento del corrispettivo o di parte di esso. In tal modo il DURT veniva a sostituire la precedente autocertificazione dell'impresa o quella rilasciata dal professionista abilitato relativa al corretto pagamento di ritenute.

    Attenzione: in base ai nuovi obblighi non solo non dovevano esistere debiti per ritenute dipendenti, ma anche per interessi e sanzioni.

    Tenuto conto della probabile tempistica per il rilascio di tale documento da parte dell'Agenzia delle entrate, documento peraltro  indispensabile  per incassare gli importi dovuti da parte dell'impresa, era stata prevista la creazione di un apposito canale telematico. Era in ogni caso verosimile che i tempi di attesa sarebbero stati  comunque maggiori di quelli attualmente impiegati autonomamente dal contribuente ad autocertificare la propria posizione tributaria.

    Il blocco del pagamento nell'attesa di ricevere la nuova attestazione dell'Agenzia, avrebbe finito per aumentare  le difficoltà finanziarie dell'azienda rischiando di impedire di provvedere anche ai propri obblighi tributari e contributivi. Senza contare poi il fatto, che l'assenza di un Durt positivo avrebbe precluso l'accesso ad altri lavori in appalto.

    Sparito il DURT, resta la responsabilità per le ritenute, ma non per l’IVA.

     

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