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Leasing : deducibilità dal 1.1.2014

  • di Luigi Mondardini

    La Finanziaria 2014 ha modificato radicalmente la disciplina della deducibilità dei canoni di leasing.

    In particolare è prevista la un’uniformità di trattamento per imprese e lavoratori autonomi ed un’accelerazione del periodo di deducibilità.
     
    L’art. 102, comma 7, secondo periodo, TUIR,  prevede che per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito …; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.
    Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito.
     
    Di conseguenza, ancorché sia confermata la deducibilità dei canoni di leasing a prescindere dalla durata del contratto, la stessa deve avvenire: 
     
    - per i beni mobili in un lasso di tempo legato al periodo di ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali (DM 31.12.88) e precisamente : un periodo minimo   pari a 1/2 del periodo d’ammortamento (in luogo dei previgenti 2/3) per la generalità dei beni mobili;
     
    - è confermato nell’intero periodo d’ammortamento per i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, TUIR (ad esempio, per le autovetture, il periodo di deducibilità è pari a 4 anni);
     
    - per i beni immobili, in un periodo non inferiore a 12 anni (in luogo dei previgenti 2/3 del periodo d’ammortamento, con un minimo di 11 o 18 anni).
     
    Analogamente ai contratti stipulati fino al 28.4.2012, se il contratto ha durata  inferiore a quella minima fiscalmente prevista, i canoni sono deducibili in un periodo superiore rispetto a quello di imputazione a Conto economico.
    In tal caso, determinandosi il disallineamento tra valori civili e fiscali dovrà essere gestito tramite le predette variazioni in aumento / diminuzione nel mod. UNICO.
     
    Per i lavoratori autonomi , per effetto della modifica dell’art. 54, comma 2, terzo periodo, TUIR, ad opera della Finanziaria 2014, lo stesso risulta così formulato.
     
    La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito …; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. […] Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lett. b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo .
     
    In particolare, analogamente a quanto previsto per le imprese, a prescindere dalla durata del contratto la deducibilità dei canoni di leasing avviene:
     
    - per i beni mobili in un lasso di tempo  legato al periodo d’ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali (DM 31.12.88). Tale periodo minimo  è pari a 1/2 del periodo d’ammortamento per la generalità dei beni mobili;
     
    - rimane confermato nell’intero periodo d’ammortamento per i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, TUIR;
     
    - per i beni immobili, in un periodo non inferiore a 12 anni.
     
    Di fatto è ora consentita la deducibilità dei canoni relativi ai leasing immobiliari.
    Analogamente alle imprese anche per i lavoratori autonomi i canoni di leasing sono deducibili per competenza.
     
    Da quanto sopra, quindi, risulta che per le imprese ed i lavoratori autonomi le regole di deducibilità dei canoni di leasing riferiti a contratti stipulati dall’1.1.2014 sono le medesime.
     
    Con riguardo ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (  Circolare 14.5.2014, n. 10/E ) la deducibilità dei canoni di leasing deve avvenire “al pari degli altri beni mobili”, ossia in un periodo non inferiore alla metà del periodo d’ammortamento. Per gli stessi non opera quindi la penalizzazione prevista per le “auto aziendali” ex art. 164, TUIR.
     
    Anteriormente alla scadenza, il contratto di leasing può essere ceduto a terzi.
    In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva.
    Relativamente all’imposizione indiretta , qualora oggetto del contratto sia un immobile strumentale, anche da costruire, l’atto di cessione va assoggettato ad imposta di registro nella misura del 4% e ciò in deroga al principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro, anche qualora la cessione sia soggetta ad IVA.
    L’imposta di registro va applicata sul seguente ammontare dato dal corrispettivo pattuito,più la quota capitale canoni ancora da pagare, più prezzo di riscatto.
     
     

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